COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 132/01-gl.Gara Quercegrossa / Buonconvento (2-1) del 20/01/02 Campionato di II categoria in C.U. Regionale n.25 del 24/01/02

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 132/01-gl.Gara Quercegrossa / Buonconvento (2-1) del 20/01/02 Campionato di II categoria in C.U. Regionale n.25 del 24/01/02 Reclamo della Società Buonconvento avverso le seguenti sanzioni: 1)squalifica fino al 24/03/02 dell’allenatore sig.Ferrandi Massimo il quale entrava indebitamente in campo ed offendeva il D.G.A fine gara persisteva nel proprio atteggiamento. 2)Squalifica fino al 24/5/02 del calciatore Cerretani Andrea “per essere corso verso il D.G.urlando e,visibilmente alterato nei gesti delle mani e nei lineamenti del volto,lo offendeva.Successivamente appoggiava le mani sul petto del medesimo facendolo arretrare di circa tre metri,senza procurare conseguenza alcuna.” Per quanto attiene il proprio dirigente la reclamante contesta la versione dei fatti riportata dal D.G. sostenendo la non entrata nel terreno di gioco,la mancanza di offese e l’atteggiamento del medesimo a fine gara. Chiede infine un confronto fra il tesserato e l’arbitro e cita la possibilità di escutere testimoni. Per quanto riguarda invece il calciatore Cerretani la reclamante nega vi sia stato contatto con le mani sul petto del D.G.e che il comportamento del proprio tesserato è stato ingigantito nelle proporzioni dal racconto dell’arbitro. La reclamante conclude richiedendo l’annullamento del provvedimento a carico del Ferrandi ed una riduzione della squalifica per il Cerretani. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma sostanzialmente il contenuto del primo rapporto di gara. La C.D.esaminati gli atti respinge il reclamo nella sua totalità. I fatti così come riportati dal D.G. appaiono verosimili e la descrizione degli stessi risulta ben circostanziata, mentre la sanzione, per entrambi gli incolpati, appare consona ai fatti loro addebitati. In particolare,per quanto attiene il calciatore Cerretani questa Commissione rileva che la sanzione,relativamente alla spinta data al D.G.,è particolarmente mite in virtù della mancanza di conseguenze subite da quest’ultimo in quanto, in caso contrario, la medesima sarebbe stata sicuramente più afflittiva. In ultima analisi giova ricordare, ancora una volta, come nel diritto sportivo la prova testimoniale non sia ammessa, così come non è ammesso il confronto con l’arbitro. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo nella sua integrità e dispone addebitarsi la relativa tassa.
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