COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 26 del 31/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 104/01-cc.Reclamo della U.S. Rio Marina avverso la delibera del G.S. Regionale che ha inflitto alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara disputata, in data 28.11.2001, contro l’A.S. Ribolla, gara valida per il campionato di II categoria. (C.U. n. 21/2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 26 del 31/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 104/01-cc.Reclamo della U.S. Rio Marina avverso la delibera del G.S. Regionale che ha inflitto alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara disputata, in data 28.11.2001, contro l'A.S. Ribolla, gara valida per il campionato di II categoria. (C.U. n. 21/2001) Il G.S. Regionale decidendo in ordine al reclamo proposto dalla A.S. Ribolla, in merito alla gara indicata in oggetto, ha inflitto, sulla base del referto di gara, la punizione sportiva della gara per 0 –2 alla U.S. Rio Marina contestando a detta Società il mancato utilizzo, per tutta la durata della gara, di almeno due calciatori nati a decorrere dal 01.01.1980 . La vicenda trae origine dalle sostituzioni di calciatori effettuate dalla U.S. Rio Marina la quale ha proceduto a tre sostituzioni l'ultima delle quali – secondo la A.S. Ribolla – avrebbe visto subentrare ad un calciatore nato nel 1982 (Casini Andrea) il calciatore Badia Giovanni, nato nel 1979. Il G.S. esaminato gli atti ha accolto il reclamo proposto ritenendo essersi verificata la violazione indicata ma non perché la sostituzione sia avvenuta come indicato dalla A.S. Ribolla quanto perché al Casini era subentrato non già il Badia – peraltro cancellato, perché non presente, dalla lista di gara – ma il calciatore Todella Marcello, nato anch'egli nel 1979, come risulta dal rapporto di gara. Siffatto provvedimento viene impugnato in questa sede dalla U.S. Rio Marina la quale sostiene che il calciatore subentrato al Casini era il calciatore Martorella Simone e non Marcello Todella come indicato dal G.S. e chiede la personale audizione del legale rappresentante per meglio chiarire i fatti. Nel corso della odierna riunione il Presidente della società reclamante fa subito rilevare come la sostituzione su cui si discute sia avvenuta allorché la squadra era in vantaggio per 4 a 1 per cui sarebbe stato assurdo procedere ad una sostituzione non consentita e quindi foriera di sanzioni. Convinto della fondatezza di quanto affermato chiede formalmente poter qui procedere ad un "riconoscimento" da parte dell'arbitro in ordine al giocatore ultimo sostituito, richiesta peraltro effettuata per le vie brevi in precedenza, e dichiarando di aver condotto con sé i calciatori Todella e Martorella. La Commissione rilevata la paricolare complessità della questione ammette, quale ulteriore mezzo istruttorio, la procedura del riconoscimento. A tal fine introdotto l'arbitro gli vengono mostrate tutte le persone presenti nell'aula chiedendo di indicare , se presente, il calciatore Todella. L'arbitro, esaminate tutte le persone presenti, afferma, confermandola su specifica apposita richiesta, che tra esse non vi è il calciatore indicato. La sicura affermazione del D.G., che non si trincera dietro un " non ricordo" che avrebbe privilegiato l'originario rapporto di gara, genera nella C.D. il dubbio che egli abbia inconsapevolmente attribuito il nome di Todella ad altro calciatore che non viene al momento identificato, rilevandosi che l'arbitro non riconosce il Martorella che pure, in occasione dell'odierno confronto, siede accanto al Todella. Ritiene la C.D. dover osservare come la valenza probatoria del rapporto di gara, infatti , è del tutto equivalente all'odierna testimonianza arbitrale (anche per l'assoluta certezza mostrata oggi dal D.G.). Dal che deriva che laddove i due atti probatori (referto e dichiarazione del D.G.) siano contrastanti, nessuna certezza vi può essere sull'effettiva individuazione del giocatore entrato in campo. Infatti, delle due l'una: o si asserisce che l'una o l'altra fonte prevalga sull'altra, ma questo non appare logico ovvero, in caso contrario, non si può altro che accertare un'oggettiva impossibilità di acclarare, con ragionevole certezza, come siano andate effettivamente le cose, soprattutto laddove la tesi difensiva appare logica e coerente con l'effettivo e inconscio scambio di persona. Ed ancora, il mancato riconoscimento sia dell'uno che dell'altro calciatore non può non destare meraviglia avendo rilevato la C.D. come i due calciatori siano fisicamente notevolmente diversi sia per la statura, la conformazione morfologica, il taglio dei capelli, che il Todella porta acconciato a codino invero lungo. Sotto tale profilo la tesi della Società reclamante acquisisce notevole rilievo dovendosi riconoscere particolare importanza al risultato della gara che, al momento della sostituzione, vedeva la squadra ospitante prevalere (era il 32° del secondo tempo) per 4 a 1 . Soccorre ancora questa C.D. la mancata costituzione, anche con semplice memoria, della società reclamata per cui è pienamente ipotizzabile un errore nella trascrizione del numero del calciatore entrato in sostituzione. P.Q.M. La C.D., considerato che il G.S. non ha avuto a disposizione il mezzo istruttorio del riconoscimento eseguito in questa sede, rilevato che il dubbio qui sorto non può che giovare alla reclamante, ritiene dover accogliere il reclamo e ripristinare quindi il risultato acquisito sul campo con la vittoria dell'U.S. Rio Marina per 5 a 1. Dispone di conseguenza la restituzione della tassa, ove versata.
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