COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 27 del 7/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda categoria 26. – RECLAMO DELL’A.C. RICORTOLA AVVERSO REGOLARITA’ GARA STRETTOIA RIPA/RICORTOLA DEL 20.1.2002 (3-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 27 del 7/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Seconda categoria 26. – RECLAMO DELL’A.C. RICORTOLA AVVERSO REGOLARITA’ GARA STRETTOIA RIPA/RICORTOLA DEL 20.1.2002 (3-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.25 del 24.1.2002; -l’arbitro della gara del Campionato di 2^ categoria, Girone “A” , Strettoia Ripa-Ricortola, svoltasi in Strettoia di Pietrasanta il 20 gennaio 2002, segnalava in referto che, al termine del primo tempo, alcuni calciatori delle due compagini erano venuti a “contatto” al rientro negli spogliatoi e precisava che il calciatore ospite Andrei Anselmo era stato colpito da una manata al volto da un calciatore locale. Aggiungeva inoltre l’arbitro che l’Andrei, non sembrava accusare forte dolore, ma che poi , vedendo sopraggiungere l’arbitro, si gettava a terra esasperando palesemente l’entità del danno subito. Precisava inoltre, di aver poi, durante la partita, notato il calciatore, con l’altro tesserato espulso , assistere alla gara fino al suo termine. Per l’episodio di cui sopra, l’A.C. Ricortola reclama a questo Giudice Sportivo lamentando, anche sulla scorta di una certificazione medica rilasciata alle ore 17 del 20 gennaio dall’Ospedale di Massa e dal quale l’Andrei veniva riconosciuto affetto da una “escoriazione in regione paratoidea”, giudicata guaribile in gg.3, di non aver potuto disporre, per fatto addebitabile all’avversaria, del giocatore ferito. Il reclamo, rilevatosi infondato, non può essere accolto. La problematica in discussione, non nuova alle procedure disciplinari, ha formato, numerose volte, oggetto di adeguato esame da parte di questo Giudice. In proposito, pur ribadendosi come ogni società abbia diritto alla tutele del proprio potenziale atletico nella sua integrità, è stato affermato che le denunce di atti lesivi, vuoi per le implicanze, vuoi per infrenare la diffusa tendenza alla simulazione oppure alla esasperazione delle conseguenze, devono essere rigorosamente ed inequivocabilmente provate in tutte le loro componenti, privilegiando, in ogni caso, alla dimostrazione di parte, quasi mai pienamente attendibile, il riscontro diretto degli ufficiali di gara. Trattasi inoltre di situazione avvenuta, fra l’altro, fra calciatori regolarmente partecipanti al gioco e sottoposti all’autorità arbitrale in materia disciplinare e che hanno comportato l’espulsione dal campo dei giocatori resisi responsabili di condotta violenta e conseguentemente sanzionati da questo Giudice Sportivo. Accadimenti questi, del resto purtroppo molto frequenti sui campi di gioco, da reprimere con gli strumenti già adottati da questo Ufficio e previsti dal Codice di Giustizia Sportiva ma che non possono scalfire in alcun modo il risultato agonistico scaturito sul campo. Ed a tale logica conseguenza sembra allinearsi la stessa reclamante che nelle proprie conclusioni difetta nel “petitum” lasciando al giudice sportivo ogni decisione. Decisione per la quale questo Giudice ha formato il proprio libero convincimento nella attenta lettura degli atti ufficiali che evidenziano la pretestuosità del reclamo medesimo e la regolarità della gara. La tassa va incamerata. Per questi motivi il G.S. rigetta il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Ricortola di Marina di Massa ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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