COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 37 del 18/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo – CAMPIONATO Seconda categoria

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 37 del 18/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo - CAMPIONATO Seconda categoria RECLAMO DELL’U.S. MONTI AVVERSO REGOLARITA’ GARA MONTI/GASSANO DEL 3.2.2002 (0-0).- Il Giudice Sportivo, letto il dispositivo della Commissione Disciplinare di cui al C.U. n.34 del 28.3.2002 e rilevato che: -il giorno 3.2.2002 si è disputata in Monti di Licciana (MS) sul campo della U.S. Monti l’incontro tra la squadra locale e l’A.C. Gassano, valido per il Campionato di 2^ categoria e terminato con il punteggio di 0-0. Nel referto l’arbitro annotava, tra l’altro, di avere ammonito nel corso del primo e secondo tempo due calciatori della società Monti, e precisamente: al 29’ del p.t. il n.8 Bertoneri Fabrizio, al 10’ del s.t. il n.4 Tornaboni Filippo. Quest’ultimo calciatore al 20’ del s.t. veniva nuovamente ammonito e quindi espulso dal campo. Tali dati erano altresì riportati nella distinta dei giocatori del Monti che avevano preso parte all’incontro. Avverso lo svolgimento della gara inoltrava reclamo l’U.S. Monti assumendo che il calciatore della propria società ammonito dall’arbitro al 10’ del 2° tempo non era il numero 4 , bensì il numero 9 (De Angeli Ernesto) e che, di conseguenza, il Tornaboni non avrebbe dovuto essere espulso dal campo; chiede pertanto la ripetizione dell’incontro. Il reclamo non può trovare accoglimento. Secondo il dettato regolamentare e le ripetute decisioni della C.A.F., nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata ove non presenti contraddizioni, incongruenze, lacune. Nel referto della gara di cui si tratta l’arbitro ha riportato con precisione il numero e le generalità dei calciatori del Monti colpiti da provvedimento disciplinare e tali dati figurano altresì trascritti, in modo conforme al referto, nelle apposite caselle a fianco di ciascun nominativo dell’elenco dei calciatori che presero parte alla gara. Questa circostanza rende di per sé impraticabile la procedura di richiesta di supplemento di rapporto all’arbitro , in quanto il rapporto “….non presenta quelle caratteristiche di genericità od indeterminatezza che potrebbero giustificare una richiesta del genere.” (C.A.F.: Appello U.S. Spes Montesacro avverso decisioni Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio). Per completezza di esposizione si deve ribadire che in questa sede non si può dar corso alla visione del filmato in cassetta allegato al ricorso in quanto la procedura medesima è prevista al sol fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari e non per quello relativo all’esame dei reclami inerenti la regolarità di svolgimento delle gare, sicché anche tale istanza istruttoria della reclamante va respinta. Il rigetto del gravame comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi il G.S. respinge il reclamo come innanzi proposto dall’U.S. Monti di Monti (MS) ed ordina incamerarsi la tassa.
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