COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 34 del 28/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 155/01-mt.Reclamo Del U.S. Monti Avverso Decisione G.S. Regionale – Esito Gara Monti/Gassano Del 3/2/2002 (C.U. N. 29 Del 21/2/2002).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 34 del 28/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 155/01-mt.Reclamo Del U.S. Monti Avverso Decisione G.S. Regionale - Esito Gara Monti/Gassano Del 3/2/2002 (C.U. N. 29 Del 21/2/2002). L'U.S. Monti ha presentato reclamo avverso la decisione in oggetto, con la quale il primo giudice dichiarava inammissibile l'originario reclamo, così motivando: "l'U.S. Monti propone reclamo avverso il risultato della gara disputata il 3/2/2002 contro l'U.S. Gassano e ne chiede la ripetizione allegando un supposto errore che sarebbe stato commesso dall'arbitro nell'infliggere un provvedimento di espulsione. Il reclamo è inammissibile. Ai sensi dell'art. 24 C.G.S. i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare….omissis…è quindi chiaro che su fatti devoluti alla discrezionalità disciplinare dell'arbitro, quale è quello lamentato dalla reclamante, difetta tanto la competenza in primo grado del G.S. quanto quella in seconda istanza della CD". La reclamante, rammentando i fatti che dettero sfogo al primo reclamo (espulsione per doppia ammonizione, la prima delle quali comminata a soggetto diverso da quello effettivamente espulso) contesta che la censura mossa abbia a riferimento decisioni di natura tecnica o disciplinare evidenziando che si è trattato, nella sostanza, di uno scambio di persona che ha avuto, quale effetto, il non regolare svolgimento dell'incontro. Il reclamo merita accoglimento. In questa sede a questa C.D. è inibito scendere nel merito delle considerazioni spese dalla reclamante nel proprio atto di impugnazione, limitandosi la cognizione di questo Collegio alla verifica della correttezza o meno della pronuncia di inammissibilità. Ciò significa che non rileva, a tal fine, il tenore degli atti gara in ordine al lamentato scambio di persona, ma si tratta di verificare quale fosse l'oggetto del reclamo proposto al primo giudice al fine di stabilire se lo stesso fosse ammissibile o meno. Orbene, pare a questa C.D. che il reclamo medesimo fosse astrattamente ammissibile. La società non ha censurato una decisione tecnica del D.G. sul fatto che non vi fossero gli estremi disciplinari per espellere il calciatore, ma ha eccepito l'esistenza di uno scambio di persona, che portò il D.G. a ritenere già ammonito il calciatore che andava ad espellere per doppia ammonizione. Orbene, la materia in questione, lungi dall'essere riferibile a decisioni di merito tecniche o disciplinari del D.G., ha immediata attinenza con il regolare svolgimento dell'incontro, né più e né meno, tanto per fare un esempio, del caso in cui un D.G. consenta che una squadra giochi con dodici giocatori. Dunque il reclamo era formalmente ammissibile, e la suddetta decisione deve essere riformata con restituzione degli atti al primo giudice perché decida nel merito. P.Q.M. La C.D. accoglie il reclamo e ordina trasmettersi gli atti al primo giudice. Ordina altresì restituirsi la relativa tassa.
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