COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 45 del 30/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA – PLAY OUT 41.- RECLAMO DELL’A.S. ANGHIARI AVVERSO REGOLARITA’ GARA ANGHIARI/PARTINA DEL 26.05.2002 (1-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 45 del 30/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo - CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA - PLAY OUT 41.- RECLAMO DELL'A.S. ANGHIARI AVVERSO REGOLARITA' GARA ANGHIARI/PARTINA DEL 26.05.2002 (1-1). Ricorre a questo Giudice Sportivo l'A.S. Anghiari avverso la regolarita' della gara in epigrafe ma il reclamo stesso e' inammissibile. L'art.34 n.7 C.G.S. prevede che il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax. Nel caso in esame la reclamante non ha osservato tale esplicita disposizione regolamentare per cui il G.S. deve dichiarare inammissibile, ai sensi del sopracitato art.34 n.7 C.G.S., per omesso invio del prescritto preannuncio, il reclamo come innanzi proposto dall'A.S. Anghiari di Anghiari (AR) ed ordina addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it