COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 42 del 9/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 195/01-cr . Reclamo della S.S Galcianese avverso esito gara Galcianese – lampo del 14.04.2002 valida per il campionato di seconda categoria ( risultato 0 – 1 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N. 42 del 9/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
195/01-cr . Reclamo della S.S Galcianese avverso esito gara Galcianese – lampo del 14.04.2002 valida per il campionato di seconda categoria ( risultato 0 – 1 )
La S.S Galcianese , sostenendo la irregolare partecipazione alla gara del calciatore MORELLI Gianni , schierato dalla soc. Lampo malgrado squalificato , chiede vedersi applicare alla compagine avversaria la punizione sportiva della perdita dell’incontro secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 5 Codice di Giustizia Sportiva.
Con il proposto reclamo , la S.S Galcianese , ripercorrendo l’attivita’ agonistica del calciatore Morelli con minuziosa , certosina pazienza , intende dimostrare come il calciatore non abbia mai scontato una squalifica per recidivita’ in ammonizioni relativa alla decorsa stagione sportiva a
seguito della partecipazione alla coppa Toscana di Prima categoria quando lo stesso era tesserato per la soc. Vinci Calcio.
Niente ha controdedotto la soc. Lampo malgrado ritualmente avvisata.
Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto per le considerazioni che seguono.
Occorre , anzitutto fare chiarezza su tutta la vicenda che, in questa sede viene cosi’ riassunta.:
1)-Nella stagione sportiva 2000/2001 , il calciatore Morelli Gianni era tesserato per la soc. Vinci calcio , che partecipava al campionato di Prima Categoria ed alla Coppa Toscana sempre di Prima categoria.
2)- Con il C.U 37 del 29.03.2001 il Morelli , veniva squalificato per somma di ammonizioni per UNA giornata relativamente alla sua partecipazione alla Coppa Toscana di Prima Categoria per la stagione sportiva 2000/2001.
3)- La squalifica non puo’ essere scontata in quanto la soc. Vinci Calcio viene eliminata dalla competizione e pertanto la punizione, doveva essere scontata nell’attuale stagione sportiva secondo il disposto di cui all’art. 17 comma 6 C.G.S.
4)-Nell’attuale stagione sportiva (2001/2002 ) , la soc. Vinci calcio partecipa alla Coppa Toscana , disputando solo due gare , Monsummano 1921 – Vinci del 02.09.2001 ( 1 – 0) e Vinci – Seano del 09.09.2001 ( 1 –1 ) . Il Calciatore Morelli partecipa ad ambedue le gare. La soc. Vinci calcio viene eliminata dalla competizione ed il calciatore Morelli non sconta la squalifica .
5)- In data 04.01.2002 , il Morelli viene tesserato dalla soc. Lampo . La stessa e’ gia’ stata eliminata dalle competizioni di coppa e comunque non avrebbe dovuto impiegare il calciatore nella prima gara di campionato di seconda categoria facendogli cosi’ scontare la squalifica ancora pendente.
6)- il Morelli viene immediatamente impiegato in gare di campionato e disputa:
A)-Lampo – Prato Nord del 06.01.2002 ( n. 5 )
B)-Coiano – Lampo del 13.01.2002 (n.10)
C)-Lampo – San Niccolo’ del 20.01.2002 (n.8)
D)-Non partecipa alla gara Croce D’Oro – Lampo del 27.01.2002. In questa gara viene
Inserito in nota con il Numero 14 e non viene mai impiegato.
E)-Lampo – Pieve a Nievole del 03.02.2002 (n.8)
F)-Tavola – Lampo del 10.03.2002 (n.6)
7)-Il Morelli viene squalificato per somma di ammonizioni (C.U 28 del 14.02.2002) e sconta la squalifica in occasione della gara Lampo – Prato 2000 del 17.02.2002
G)-Albacarraia – Lampo del 24.02.2002 (n. 6)
H)-Lampo – La Pieta’ del 03.03.2002 (n.10)
I )-La Querce – Lampo del 10.03.2002 (n.7)
L)-Lampo – Pistoia Calcio del 17.03.2002 (n.6)
M)-Montagna Pistoiese – lampo del 24.03.2002 (n.9)
N)-Lampo – Nuova Pieve a Nievole del 07.04.2002 (n.14 entra al 24” del II tempo)
O)-Galcianese – Lampo del 14.04.2002 ( n.15 entra al 25” del II tempo) gara oggetto del presente reclamo
Come si puo’ evincere da quanto soprariportato , in occasione della gara Galcianese – lampo , il calciatore Morelli era pienamente legittimato a parteciparvi in quanto le sue pendenze con la Giustizia Sportiva erano gia’ state regolarizzate :
X) In occasione della gara Croce D’Oro – lampo del 27.01.2002 quella relativa alla passata stagione sportiva 2000/2001 e riportata sul C.U 37 del 29.03.2001
Y) In occasione della gara Lampo – Prato 2000 del 17.02.2002 quella relativa all’attuale stagione sportiva e riportata sul C.U 28 del 14.02.2002
P.Q.M
La C.D respinge il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa.
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