COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 1 del 5/07/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 222/00-gl Reclamo della soc. Virtus Firenze avverso dec. G.S Provinciale di Firenze (C.U 44 del 06.06.2001) dei sottoriportati tesserati:

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 1 del 5/07/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 222/00-gl Reclamo della soc. Virtus Firenze avverso dec. G.S Provinciale di Firenze (C.U 44 del 06.06.2001) dei sottoriportati tesserati: 1) CAPUANO GIOVANNI squalifica per quattro giornate effettive per “avere colpito, a gioco fermo, con violento pugno allo zigomo un giocatore avversario il quale, a seguito di ciò presentava un visibile gonfiore alla parte offesa”. 2) MAIDA EDOARDO squalifica fino a tutto il 02.10.2001 in quanto “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava al D.G. spingendolo con il petto, al contempo lo offendeva e lo minacciava”. 3) FORNARI FRANCESCO squalifica fino a tutto il 02.10.2001 in quanto “a fine gara si avvicinava al D.G. e gli stringeva la mano con forza provocandogli lieve dolore. Successivamente teneva contegno gravemente irriguardoso nei confronti dello stesso D.G.. Sanzione aggravata in quanto, al momento del fatto, facente funzioni di capitano”. La reclamante difende i propri tesserati con le seguenti graduazioni: a) quanto al tesserato CAPUANO non disconosce il fatto, tuttavia asserisce come il colpo inferto al calciatore avversario sia stato sferrato sulla nuca e non sullo zigomo; b) quanto al tesserato MAIDA conferma alcune parole ingiuriose verso il D.G. negando tuttavia che l’arbitro sia stato spintonato; c) quanto al tesserato FORNARI nega che lo stesso abbia stretto la mano al D.G. con forza e non contesta uno scambio di opinioni fra il citato ed il tesserato. Il D.G. nel supplemento al primo rapporto di gara conferma fondamentalmente la propria versione dei fatti. La C.D. respinge il reclamo. La Commissione esaminati gli atti ritiene che le giustificazioni addotte dalla reclamante non possano trovare accoglimento alcuno stante la conferma dei fatti da parte dell’arbitro. Per quanto attiene l’entità delle sanzioni si può inoltre affermare come le stesse siano ben graduate e forse, nel caso del tesserato CAPUANO anche molto benevole nei confronti dello stesso. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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