COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 1 del 5/07/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 213/00-rn Reclamo A.C. Ribolla Avverso Dec. G.S Provinciale Di Grosseto. Squalifica Macii Daniele Fino Al 2052002 (C.U. N° 42 Del 1952001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 1 del 5/07/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 213/00-rn Reclamo A.C. Ribolla Avverso Dec. G.S Provinciale Di Grosseto. Squalifica Macii Daniele Fino Al 2052002 (C.U. N° 42 Del 1952001) Propone rituale reclamo la A.C. Ribolla avverso la decisione del G.S. Provinciale di Grosseto con la quale si infliggeva la sanzione in epigrafe al signor Macii con la seguente motivazione: “A fine gara, al rientro nello spogliatoio, si avvicinava al D.G., con atteggiamento minaccioso ed offendendolo gli appoggiava una mano sul viso provocandogli lieve dolore. Sanzione aggravata perché capitano.”. La reclamante con lungo ed articolato reclamo, nel chiedere una riduzione della sanzione, pur non smentendo l’accadimento dei fatti afferma che il comportamento del proprio tesserato deve essere configurato come una protesta, ancorchè eccessiva se non addirittura smodata, ma, anche nel gesto con il quale è stato attinto il D.G., non connotata da un intento violento e lesivo. La reclamante inoltre, con fax successivo al reclamo ha chiesto di essere ascoltata, ma tale richiesta non ha potuto essere accolta a mente dell’art. 26 comma 6 del C.G.S. per il quale la richiesta di essere uditi deve essere contestuale al reclamo. Il D.G. nel supplemento conferma quanto già oggetto di rapporto e quindi i fatti in contestazione, peraltro neppure smentiti dalla reclamante, che pertanto devono ritenersi acclarati, ma in relazione a quanto affermato dalla reclamante circa gli intenti non violenti né lesivi del gesto della “manata”, dimostrando una certa onestà intellettuale, è concorde con la tesi difensiva nel ritenere il gesto del Macii una esagerata e smodata protesta, quanto al dolore istantaneo, l’Arbitro lo conferma, ma ne attribuisce l’origine, non già alla violenza del colpo inferto, ma allo incidentale ed istantaneo impatto contro la pelle di un’unghia del calciatore. Ciò evidentemente nulla toglie alla gravità del gesto pure accompagnato da offese e minacce e posto in essere da chi in qualità di capitano, ha una veste particolare e dovrebbe fornire esempio ai compagni di squadra, ma alla luce delle delucidazioni e delle impressioni fornite dal D.G. la “manata” può essere assimilata ad una spinta. La sanzione normalmente comminata per la spinta, assommata a quella per le offese e minacce ed all’aggravante della qualifica, fa ritenere la pena inflitta dal primo giudice eccessiva e meritevole di riduzione. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica e Macii Daniele fino al 19122001 ed ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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