COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 2 del 12/07/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 215/00-rg. Reclamo del G.S Castiglionese avverso dec. del G.S Provinciale di Grosseto. Squalifica di CHESSA Andrea fino al 31.12.2002. (C.U 43 del 30.05.2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 2 del 12/07/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 215/00-rg. Reclamo del G.S Castiglionese avverso dec. del G.S Provinciale di Grosseto. Squalifica di CHESSA Andrea fino al 31.12.2002. (C.U 43 del 30.05.2001) Espulso per gravi offese al D.G , il calciatore Chessa Andrea, alla notifica del provvedimento tentava di aggredire l’arbitro , tentativo non posto in essere perché trattenuto dai compagni di squadra. Durante il tentativo di cui sopra , lanciava uno sputo che colpiva il D.G alla spalla destra ed inoltre , all’uscita dal terreno di gioco, offendeva e minacciava l’assistente arbitro. Per questo comportamento il G.S di Grosseto infliggeva al calciatore la squalifica fino al 31.12.2002. Il provvedimento viene impugnato dalla società di appartenenza dell’atleta , la quale, in buona sostanza, non nega i fatti così come riportati sugli atti gara e sanzionati dal G.S , limitandosi a chiedere una congrua riduzione della sanzione in virtù della giovane età del Chessa e dei suoi trascorsi sportivi sempre improntati alla massima correttezza. La C.D , esaminati gli atti , compreso il supplemento di rapporto inviato dal D.G , decide di respingere il reclamo. Ritiene il collegio , che quanto accaduto durante la gara Nuova Grosseto – Castiglionese , relativamente al calciatore Chessa, siano di particolare gravità per poter meritare una revisione ed anche la sanzione comminata appare fondata ed in linea con altri provvedimenti assunti durante tutta la stagione sportiva. Pur ritenendo meritorio il comportamento del Presidente della soc. Castiglionese che nel gravame ha esposto molto bene i motivi che lo hanno indotto a richiedere un secondo grado di giudizio, la Commissione Disciplinare , respinge il reclamo P.Q.M La C.D respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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