COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 4 del 2/08/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 228/00-cg. Reclamo Presentato Dall’a.S. Nuova Virtus Chianciano Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Siena Che Ha Squalificato Coppi Marco Per 4 Giornate; Ha Inibito Chionne Marcello Fino Al 10.08.2001; Ha Comminato Alla Societa’ L’ammenda Di Lire 200.000.(euro 103.29)C.U. N° 46 Del 10.08.2001.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 4 del 2/08/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 228/00-cg. Reclamo Presentato Dall’a.S. Nuova Virtus Chianciano Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Siena Che Ha Squalificato Coppi Marco Per 4 Giornate; Ha Inibito Chionne Marcello Fino Al 10.08.2001; Ha Comminato Alla Societa’ L’ammenda Di Lire 200.000.(euro 103.29)C.U. N° 46 Del 10.08.2001. Il Giudice Sportivo Provinciale di Siena comminava le seguenti sanzioni: 1) Squalifica di quattro giornate al sig. Coppi Marco per aver colpito, alzandosi dalla panchina, un avversario, e successivamente, a fine gara, per aver minacciato la terna arbitrale ed il Commissario di campo. 2) Inibizione fino al 10.08.2001 del tesserato Chionne Marcello per essere entrato nello spogliatoio della squadra ospite e aver provocato una rissa. 3) Ammenda di £ 200.000 (euro 103.29) , alla Nuova Virtus Chianciano per comportamento dirigenti non identificati. Le sanzioni si riferiscono a quanto accaduto nel corso della gara Virtus Chianciano – Ponte d’Arbia del 10.6.2001. Con il reclamo proposto la società contesta la decisione del Primo Giudice, con generiche affermazioni tese a confutare quanto riferito dagli organi arbitrali, ma senza portare nuovi elementi che possano nella sostanza evidenziare concretamente e verosimilmente una diversa dinamica dei fatti. Lo stesso Commissario di Campo, anche nel rapporto all’uopo richiesto da questo Collegio, ha puntualmente confermato quanto già risultava al Giudice Sportivo. Acclarati i fatti, rimane da valutarsi l’entità delle sanzioni comminate. Questa Commissione ritiene che per tutte e tre le sanzioni irrogate non si ravvedano gli estremi per una loro riduzione, tenuto altresì conto che è stato necessario anche l’intervento della forza pubblica per sedare gli animi delle persone coinvolte. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Ordina l’incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it