COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 15 del 8/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 025/01-rn.Reclamo Della Pol. Badia Agnano Avverso Squalifica Fino Al 3112002 Del Calciatore Tallarino Corrado C.U. N° 9 Del 3102001

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 15 del 8/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 025/01-rn.Reclamo Della Pol. Badia Agnano Avverso Squalifica Fino Al 3112002 Del Calciatore Tallarino Corrado C.U. N° 9 Del 3102001 Reclama la Pol. Badia Agnano avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Provinciale di Arezzo al calciatore Tallarino Corrado con la seguente motivazione: “In segno di vibrata protesta per una decisione assunta nei suoi confronti da una distanza di circa 10 metri calciava il pallone nella direzione del D.G. colpendolo all’altezza dei ginocchi senza procurare dolore”. La reclamante non contesta l’evento, ma la dinamica, affermando che il pallone calciato debolmente ed in segno di protesta dal Tallarino non avrebbe colpito il D.G. ma gli sarebbe passato a 4-5 metri, e chiede pertanto una riduzione della sanzione, ritenendola eccessiva. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. Il D.G nel supplemento conferma quanto già scritto nel rapporto (si ricorda a questo proposito il carattere di prova privilegiata di tali atti) e le attenuanti invocate dalla reclamante sono già state tenute nel debito conto dal primo giudice, posto che, normalmente, per una pallonata volontaria che colpisce l’Arbitro si è arrivati a dare anche più di un anno di squalifica. La sanzione inflitta dal primo giudice appare quindi ben commisurata a quanto ascritto a carico del Tallarino e va confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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