COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 21 del 20/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 084/01-Gc.Reclamo Presentato Dal Florence Sporting Club Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Firenze Che Ha Squalificato Il Sig. Nocentini Lorenzo Per Cinque Giornate (C.U. N° 22 Del 05.12.2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 21 del 20/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 084/01-Gc.Reclamo Presentato Dal Florence Sporting Club Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Firenze Che Ha Squalificato Il Sig. Nocentini Lorenzo Per Cinque Giornate (C.U. N° 22 Del 05.12.2001) Il Giudice Sportivo comminava la squalifica di cinque giornate al tesserato Nocentini Lorenzo poiché questi, espulso per comportamento irriguardoso nei confronti del D.G., alla notifica del provvedimento disciplinare offendeva e minacciava gravemente e ripetutamente l’arbitro. Di poi, tentava di raggiungere il D.G., ma veniva trattenuto dai propri compagni che lo portavano a forza fuori dal terreno di gioco. I fatti accadevano nel corso della gara Florence S.C. – Isolotto del giorno 01.12.2001. Con il reclamo proposto, la società Florence Sporting Club richiede sostanzialmente una mitigazione della sanzione; la reclamante, pur non giustificando il comportamento del giocatore, nega che il proprio tesserato abbia tentato di raggiungere o di aggredire l’arbitro, insistendo soprattutto su questo ultimo aspetto Il gravame non merita accoglimento. I fatti accaduti, descritti nel primo referto e confermati dal supplemento di rapporto, non lasciano margine di dubbio. Né è rilevante l’eccezione mossa dalla società circa la mancanza di volontà di aggredire l’arbitro, poiché il Primo Giudice non ha contestato – non essendovene gli estremi negli atti di gara - il cosiddetto “tentativo di aggressione”; se così fosse stato, ben altra e più grave sarebbe stata la sanzione inflitta. In altri termini i fatti ascritti, confermati in questa sede dall’arbitro, sono stati equamente sanzionati dal Giudice Sportivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Ordina l’incameramento della tassa.
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