COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 22 del 3/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 074/01-Gc.Reclamo Presentato Dal Fognano Calcio Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Pistoia Che Ha Squalificato Il Sig. Ciappei Marco Fino Al 31.01.2002 (C.U. N° 15 Del 14.11.2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 22 del 3/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 074/01-Gc.Reclamo Presentato Dal Fognano Calcio Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Pistoia Che Ha Squalificato Il Sig. Ciappei Marco Fino Al 31.01.2002 (C.U. N° 15 Del 14.11.2001) Il Giudice Sportivo provinciale di Pistoia comminava la squalifica citata in epigrafe al tesserato Ciappei Marco per aver spinto il D.G. poggiando il proprio petto su quello di quest’ultimo facendolo indietreggiare senza conseguenze e per averlo offeso; alla notifica dell’espulsione lo offendeva nuovamente e lo minacciava. Con il reclamo proposto la società richiede una sensibile riduzione della sanzione inflitta; nega, la reclamante, che il Ciappei abbia spinto l’arbitro, asserendo che qualora eventualmente il D.G. fosse stato sfiorato, il contatto non sarebbe stato volontario; nega altresì le minacce addebitate e conclude con la richiesta di audizione personale. Nel supplemento di rapporto richiesto da questa Commissione Disciplinare, il direttore di gara conferma quanto già risultante dagli atti di gara, evidenziando la volontarietà nella ricerca del contatto fisico e quindi della spinta, spinta comunque leggera e che non procurava dolore. Il D.G. conferma altresì la minaccia già riportata nel primo referto. Istruito il fascicolo, la C.D., in seguito all’espressa richiesta, convocava ritualmente la società reclamante a mezzo telegramma trasmesso il 18.12.2001, ma nessuno si presentava all’odierna udienza .Alla luce degli atti, questa Commissione ritiene di non poter accogliere il reclamo proposto. L’arbitro ha confermato in dettaglio la dinamica dei fatti, sia con riferimento alla spinta sia con riferimento alle frasi proferite. In merito all’entità della sanzione inflitta appare evidente a questo Collegio come il Primo Giudice abbia ben graduato la squalifica, tenendo conto della volontarietà del contatto e delle frasi proferite che però non hanno provocato danno alcuno, nemmeno momentaneo, all’arbitro, ribadendo, in buona sostanza, come non debba mai avvenire alcun contatto fisico con il D.G.. .P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
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