COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 107/01-rg. Reclamo della A.S Castelnuovo Val di Cecina avverso dec. del G.S provinciale di Pisa. Ammenda di lire 1.200.000 (euro 620 ) (C.U 19/Bis del 14.12.2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 107/01-rg. Reclamo della A.S Castelnuovo Val di Cecina avverso dec. del G.S provinciale di Pisa. Ammenda di lire 1.200.000 (euro 620 ) (C.U 19/Bis del 14.12.2001) Al termine della gara, "Casciana Terme – Castelnuovo Val di Cecina", si accendeva una rissa a cui in un primo tempo venivano indicati come partecipanti tesserati di entrambe le società (C.U. 19 del 13.12.2001).Successivamente, su precisazione del D.G., i partecipanti alla rissa venivano indicati come "non identificabili": da qui la decisione del G.S .Provinciale di Pisa di infliggere a carico di entrambe le società, una ammenda di Lit. 1.200.000, per essere le stesse oggettivamente responsabili, dei gravi fatti avvenuti. Con rituale e sintetico reclamo, la intestata società, adiva questa C.D., chiedendo l'annullamento della sanzione, come sopra inflitta, sostenendo che, quale società ospitata, non era responsabile dell'ordine pubblico e che, soltanto la società ospitante, aveva l'obbligo di impedire l'accesso al campo di giuoco, di persone non tesserate .La C.D. esaminato il reclamo, ritiene di poterlo parzialmente accogliere. Difatti, pur rimanendo confermato, anche nel supplemento di rapporto, la partecipazione alla rissa di persone, tesserati e non, appartenenti ai due sodalizi (quindi poco importa che vi fosse un impedimento fisico al contatto) appare opportuno graduare in maniera diversa la sanzione inflitta, sia in virtù della categoria di appartenenza (Terza) sia in ragione di un diverso e minor grado di responsabilità rispetto alla società ospitante. P.Q.M. La C.D. accoglie parzialmente il reclamo riducendo la sanzione a Lit. 500.000 (€ 258) ordinando la restituzione della tassa versata.
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