COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 26 del 31/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 086/01-rn. Reclamo A.C. Ponte Calcio Avverso Squalifica Fino Al 28.11.2004 Dell’allenatore Romani Riccardo (C.U. N° 17 Del 28112001)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N. 26 del 31/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
086/01-rn. Reclamo A.C. Ponte Calcio Avverso Squalifica Fino Al 28.11.2004 Dell’allenatore Romani Riccardo (C.U. N° 17 Del 28112001)
Propone rituale reclamo il A.C. Ponte Calcio avverso la squalifica del signor Romani Riccardo comminata dal G.S. Provinciale di Pistoia con articolata motivazione laddove l’episodio più grave, dopo l’espulsione per condotta non regolamentare e conseguente reiterato comportamento offensivo, si sarebbe concretizzato in un calcio che colpiva il D.G. nella parte muscolare del retrocoscia sx con intenso dolore e diagnosi del pronto soccorso “trauna contusivo abraso coscia sinistra”.
La società reclamante con articolato reclamo, reiterato in sede di audizione personale all’udienza 251 2 chiede l’annullamento o in ipotesi la riduzione della sanzione, argomentando circa il fatto che il Romani, reo sì di aver tenuto comportamento non regolamentare ed offensivo nei confronti del D.G., non avrebbe sferrato il calcio citato nel rapporto arbitrale, e si sarebbe trovato distante dal D.G., il quale, a detta della reclamante non sarebbe credibile nella individuazione del Romani come colui autore dell’atto violento, avendo nel suo rapporto riportato cose inesatte, non vere, e forse dettate da stato di agitazione o tensione, e comunque non redatte con la serenità necessaria.
A prova delle argomentazioni chiede di essere ammessa a provare con testimoni lo svolgimento dei fatti indicando un giocatore avversario, il comandante dei VV.UU., e producendo copia della dichiarazione della Azienda ULS 3 di Pistoia (emergenza 118), con la quale si attesta che un’autoambulanza della Misericordia di Marliana era stata inviata il giorno della partita, presso il campo sportivo di Marliana alle ore 16,40 circa.
La C.D. acquisito il supplemento di rapporto esaminati gli atti, sentita la reclamante decide di accogliere il reclamo sotto il profilo delle congruità della sanzione.
Preliminarmente vanno respinte le istanze istruttorie avanzate dalla reclamante in quanto espressamente vietate dal CGS le prove orali nel giudizio ordinario secondo il codice vigente.
Dall’esame del rapporto e del supplemento emerge incontestabile, dato il carattere di prova privilegiata di tali documenti, il comportamento del Romani, sia perché in parte ammesso dalla stessa reclamante (comportamento non regolamentare ed offensivo reiterato), sia perché vi è assoluta certezza da parte del D.G. nell’individuare nel Romani l’autore del calcio alla coscia sinistra descritto in atti.
Peraltro non si può non rilevare come alcune delle cose riferite dal D.G. siano smentite dagli atti ufficiali, alcuni forniti dallo stesso arbitro (referto del Pronto Soccorso), altri dalla società reclamante (la dichiarazione del 118).
Da questi documenti si evince che, contrariamente a quanto asserito dal D.G., l’ambulanza era presente ed il rifiuto dell’arbitro a far valutare i danni subiti al momento e da personale oggettivamente qualificato induce a ritenere che le conseguenze del calcio fossero ben più lievi di quanto evidenziato nel rapporto.
Anche il referto ospedaliero fornito dallo stesso D.G. evidenzia come il colpo inferto abbia causato minimi danni se è vero, come è vero, che il D.G. non è stato trasportato, ma si è recato con propri mezzi al pronto soccorso due ore circa dopo la gara, e, nel riscontrare un “trauma contusivo abraso” il presidio ospedaliero consigliava “impacchi freddi” e nimesulide (o aulin) normalissimo antidolorifico. Inoltre e soprattutto non vi è prognosi.
Orbene è di tutta evidenza come la portata del gesto violento del Romani debba essere notevolmente ridimensionata, pur rimanendo nell’ambito della squalifica esemplare data la gravità, comunque rilevante, del gesto compiuto.
P.Q.M.
La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica al signor Romani Riccardo ad anni uno e cioè fino al 28 novembre 2002 ed ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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