COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 26 del 31/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 110/01-Gc. Reclamo Presentato Dall’a.S. Virtus Bottegone Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Pistoia Che Ha Squalificato Galardi Alberto Fino Al 31.01.2002, Micheletti Giacomo Fino Al 17.02.2002, Che Ha Inibito Il Sig. Giustino Livio Fino Al 17.04.2002 E Che Ha Comminato L’ammenda Di £ 90.000 Alla Societa’. (C.U. N° 20 Del 19.12.2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 26 del 31/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 110/01-Gc. Reclamo Presentato Dall’a.S. Virtus Bottegone Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Pistoia Che Ha Squalificato Galardi Alberto Fino Al 31.01.2002, Micheletti Giacomo Fino Al 17.02.2002, Che Ha Inibito Il Sig. Giustino Livio Fino Al 17.04.2002 E Che Ha Comminato L’ammenda Di £ 90.000 Alla Societa’. (C.U. N° 20 Del 19.12.2001) Il Giudice Sportivo Provinciale di Pistoia squalificava fino al 31 gennaio 2002 il sig. Galardi Alberto, allenatore della Virtus Bottegone, poiché espulso per aver offeso il D.G. si posizionava nella zona antistante gli spogliatoi reiterando le offese. Il sig. Micheletti Giacomo veniva squalificato fino al 17.02.2002 per aver offeso il D.G. e per averlo minacciato puntandogli un dito sul petto; il dirigente Giustino Livio, assistente arbitro, veniva inibito fino al 17.04.2002 in quanto allontanato dal campo per aver offeso il D.G. e gettato a terra e calpestato la bandierina, dopo la notifica del provvedimento si posizionava nella zona antistante gli spogliatoi reiterando le offese, profferendo gravi minacce ed incitando i giocatori della propria società a comportamenti violenti nei confronti del D.G. stesso. Reiterava minacce e offese fino al termine della gara. L’ammenda di £ 90.000 veniva comminata alla società sportiva per aver i propri sostenitori offeso il D.G. a fine gara e per la presenza di persone estranee nel recinto di gioco. I fatti ascritti accadevano nel corso della gara Virtus Bottegone – Olmi del 15.12.2001. Avverso tale articolata decisione del Giudice Sportivo proponeva reclamo la società Virtus Bottegone, fornendo la propria versione dell’accaduto. In particolare: Per quanto riguarda il Galardi Alberto la società asserisce che il tesserato non avrebbe potuto essere nel luogo descritto sul referto (la zona antistante gli spogliatoi) poiché sarebbe stato espulso nel secondo tempo e non nel primo, e quindi non avrebbe potuto affiancarsi al sig. Giustino Livio (anch’esso espulso nel primo tempo) come invece indicato nel rapporto di gara. In merito al Micheletti Giacomo la società esclude categoricamente che il giocatore abbia puntato il dito contro l’arbitro, anche perché – asserisce la reclamante – in seguito ad un fallo di gioco era caduto a terra, e da quella posizione non avrebbe potuto compiere tale gesto. Sul comportamento del dirigente Giustino Livio la reclamante nega che i fatti si siano svolti come indicato dall’arbitro, essendosi limitato il comportamento del dirigente al profferimento di sole frasi irriguardose. Relativamente all’ammenda la società, in sintesi, descrive una situazione ambientale di sostanziale tranquillità. Quindi, dopo varie accese affermazioni e doglianze sull’operato dell’arbitro e su quanto descritto nel rapporto di gara – peraltro non rilevanti ai fini del giudizio - conclude con la richiesta di mitigazione delle sanzioni irrogate e di audizione personale. Nel supplemento di rapporto richiesto da questa Commissione l’arbitro ha sostanzialmente confermato e precisato quanto risultante dal primo referto. Lo stesso D.G., dopo alcune personali considerazioni – pure queste ininfluenti nell’odierno procedimento – rileva la fattiva collaborazione e personale esposizione, al fine di evitare incidenti e per tutta la durata della gara, da parte del Presidente della società Maurizio Niccolai; circostanza, quest’ultima, senza dubbio apprezzabile. All’udienza odierna la società reclamante ha sostanzialmente confermato quanto esposto in atti, soffermandosi sul fatto che il supplemento di rapporto nulla dice sui tempi in cui sono avvenute le sostituzioni, e precisando che solo quattro persone erano presenti al momento dell'uscita del D.G. dallo spogliatoio. Alla luce di quanto risulta agli atti, la commissione ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo proposto. Relativamente alla posizione del Galardi, allenatore, i fatti contestati e accertati appaiono equamente sanzionati dal primo giudice. Per quanto concerne il Micheletti Giacomo, la C.D. rileva come anche dal supplemento di rapporto non emerga assolutamente che il tesserato abbia fisicamente “appoggiato” il dito sul petto, ma che lo abbia solo “puntato”; circostanza, questa, che esclude senz’altro un intento di provocare dolore al D.G. ovvero di compiere un gesto di violenza fisica; in altri termini il gesto sembra più riconducibile ad un atto gravemente irriguardoso e minaccioso, atto posto al limite di ciò che la giustizia sportiva ha sempre considerato una discriminante, ovvero il contatto fisico con il D.G.; ne deriva, nel merito, che la sanzione inflitta possa essere effettivamente mitigata. Parimenti, alla luce di quanto accertato, appare riducibile la sanzione al sig. Giustino Livio, ancorché questi sia un dirigente, tenuto anche conto di un criterio di equità con circostanze analoghe affrontare da questo Collegio. In merito all’ammenda, la misura di questa, £ 90.000, risulta inferiore al minimo reclamabile in base alle norme federali. P.Q.M. La Commissione Disciplinare: respinge il reclamo per la posizione relativa al Galardi Alberto; riduce la squalifica al sig. Micheletti Giacomo al 25.01.2002; riduce l’inibizione al sig. Giustino Livio fino al 17.03.2002. Dichiara non reclamabile l’ammenda di £ 90.000. Ordina la restituzione della tassa di reclamo. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali, e se del caso, provvedimenti di competenza.
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