COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 27 del 7/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 096/01-rn- Reclamo Casalguidi 1923 Calcio Avverso Squalifica Pisaneschi Matteo Finoal 1042 (C.U. N° 19 Del 12121)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 27 del 7/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 096/01-rn- Reclamo Casalguidi 1923 Calcio Avverso Squalifica Pisaneschi Matteo Finoal 1042 (C.U. N° 19 Del 12121) Propone rituale reclamo il Casalguidi avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Provinciale di Pistoia con la seguente motivazione: “Espulso per aver protestato avverso una decisione del D.G. scagliando il pallone contro quest’ultimo senza colpirlo, alla notifica del provvedimento gli si avvicinava e appoggiava il suo petto contro quello del D.G. offendendolo e allontanandosi solo dopo l’intervento del capitano della sua squadra”. La reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione descrive compiutamente l’episodio sostenendo che il pallone sarebbe stato colpito dal Pisaneschi con gesto istintivo essendogli stato calciato contro e del tutto fortuitamente sarebbe andato nel direzione dell’arbitro. Nega inoltre che vi sarebbe stato contatto tra il giocatore ed il D.G. La C.D. esaminati gli atti acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. Nel supplemento di rapporto il D.G. conferma la dinamica dei fatti, in particolare asserisce la sua convinzione circa la volontarietà del gesto del lancio del pallone. La descrizione dell’episodio fatta dalla reclamante e dall’arbitro sono alquanto simili e per certi versi coincidenti, la dinamica descritta per la verità farebbe più propendere per la casualità nell’occasione del lancio del pallone, mentre nessun dubbio si può avere, dato il carattere di prova privilegiata del rapporto gara, circa il contatto tra il calciatore e l’arbitro e per le offese profferite. La sanzione comminata dal primo giudice va confermata in quanto, se questi avesse considerato il gesto del lancio del pallone volontario, avrebbe dovuto sanzionare in modo ben più severo e tale sanzione aggiunta a quella normalmente irrogata per il contatto “petto contro petto” e le offese avrebbe imposto una squalifica di oltre un anno. La sanzione alla luce di quanto agli atti appare invece meritevole di conferma. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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