COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 099/01-Mt. Reclamo Del G.S. Bellaria Cappuccini Avverso Decisione G.S. Provinciale Di Pisa: Inibizione Jacopini Dino Sino Al 30/11/2006; Squalifica Bertelli Matteo 3 Gg; Ammenda 2.500.000 (C.U. N. 19 Del 13/12/2001).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 099/01-Mt. Reclamo Del G.S. Bellaria Cappuccini Avverso Decisione G.S. Provinciale Di Pisa: Inibizione Jacopini Dino Sino Al 30/11/2006; Squalifica Bertelli Matteo 3 Gg; Ammenda 2.500.000 (C.U. N. 19 Del 13/12/2001). Il G.S. Bellaria Cappuccini presentava rituale reclamo avverso la decisione in oggetto, così motivata dal primo giudice: quanto allo Jacopini "perché a fine gara nell'offendere il D.G., lo colpiva con un violento calcio alla coscia destra procurandogli forte dolore, il tutto mentre il D.G. veniva assalito da sostenitori e tesserati della soc. Bellaria Cappuccini"; quanto al Bertelli "espulso per offese al D.G., alla notifica del provvedimento reiterava le offese"; quanto all'ammenda inflitta "Per comportamento violento dei propri sostenitori e tesserati che, all'interno del recinto di gioco, offendevano e colpivano il D.G. pronunciando anche frasi razziste. Detto comportamento si protraeva fino a quando non interveniva la forza pubblica, che consentiva al D.G. di lasciare il campo incolume fra le offese dei presenti che, nel frattempo, avevano anche colpito ripetutamente la porta del suo spogliatoio". La reclamante deduce: quanto al Bertelli, che lo stesso si sia limitato a dire: "quest'arbitro non sa arbitrare", senza ulteriormente offendere il D.G. alla notifica dell'espulsione; quanto al dirigente Jacopini, che costui abbia colpito involontariamente il D.G. essendo scivolato nel mentre tentava di allontanare i giocatori che si erano fatti incontro all'arbitro per protestare; quanto infine all'ammenda inflitta, che vi fu un fattivo intervento della dirigenza del Bellaria teso a proteggere l'incolumità dell'arbitro, negandosi, per converso, che vi siano state frasi razziste (al proposito la società evidenza la presenza, nelle proprie compagini, di giocatori extracomunitari). I suddetti argomenti sono stati ribaditi in sede di audizione personale nel corso della quale la Bellaria Cappuccini ha chiesto la riduzione delle punizioni sportive inflitte. Il reclamo merita accoglimento con riferimento all'ammenda inflitta ed alla posizione dello Jacopini e rigetto per la posizione Bertelli. Quest'ultimo, come riferito dal D.G. tanto nel rapporto gara che nel supplemento, ebbe ad offenderlo e, alla notifica del provvedimento, a reiterare le offese. Al contrario, deve essere riformata la decisione del primo giudice con riferimento al dirigente Jacopini. Occorre premettere che i fatti contestati risultano provati siccome descritti nel rapporto gara in modo sufficientemente chiaro (sul punto, invero, il supplemento nulla aggiunge). Dunque è provato che lo Jacopini ebbe a sferrare un calcio al D.G. procurandogli forte dolore. Questa Commissione ha sempre sanzionato severamente gli atti di violenza indirizzati all'arbitro, specie quando sono posti in essere da chi, non partecipando alla gara in qualità di calciatore, non può nemmeno invocare l'attenuante (si ribadisce attenuante e non esimente) della pressione psicologica connessa al momento agonistico. E tuttavia, proprio al fine di graduare le sanzioni e rendere compatibile la punizione inflitta alla gravità del fatto, questo Collegio ha individuato alcuni parametri sui quali misurare la gravità dell'atto violento: l'astratta attitudine dello stesso a recare grave danno; il danno concreto procurato; l'impeto o la premeditazione che sostengono la condotta violenta. Orbene, nel caso di specie la condotta posta in essere, consistita nel tirare un calcio alla coscia del D.G., per quanto grave, non assume connotati di tale pericolosità da meritare la sanzione inflitta dal primo giudice, e ciò sia per relativa pericolosità del gesto se riferito alla parte attinta (una coscia), sia per l'assenza di postumi (non esiste certificato medico agli atti). In definitiva la condotta in questione, seppur censurabile, merita diversa e minore sanzione rispetto a quella applicata in prime cure, ed al proposito stimasi equa l'inibizione sino a tutto il 31/12/2003. Quanto all'ammenda inflitta, occorre osservare che la stessa pare eccessiva se non per i fatti che sanziona, per la categoria nella quale gioca la società Bellaria (III). A ciò si aggiunga che la difesa della società tesa a dimostrare il fattivo intervento della dirigenza non trova smentita nel conciso supplemento di rapporto del D.G. il quale, sul punto, nulla osserva. Si impone, per tali motivi, una riduzione della ammenda inflitta, che si quantifica in £. 500.000. P.Q.M. La C.D., in accoglimento del reclamo, riduce la inibizione inflitta a Jacopini Dino sino a tutto il 13/12/2003; riduce l'ammeda inflitta a £. 500.000. Conferma nel resto l'impugnata decisione ed ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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