COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 133/01-mt. Reclamo G.S. Prata Avverso Decisione G.S. Provinciale Di Grosseto-Squalifica Di Cucci Tommaso Per 5 Gg (C.U. N. 25 Del 22/1/2002).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 133/01-mt. Reclamo G.S. Prata Avverso Decisione G.S. Provinciale Di Grosseto-Squalifica Di Cucci Tommaso Per 5 Gg (C.U. N. 25 Del 22/1/2002). Avverso la decisione del G.S. Provinciale di Grosseto ("espulso per gioco falloso, nell'allontanarsi lanciava uno sputo verso un calciatore avversario colpendolo al volto) reclama il G.S. Prata, deducendo che non di sputo si trattò, bensì di gesto con il quale il calciatore ebbe a liberarsi della gomma da masticare, tanto che nessuna reazione il fatto determinò nell'avversario. Si chiede una riduzione della sanzione inflitta. Il reclamo non merita accoglimento. Il fatto (sputo in faccia ad un avversario) è descritto in modo inequivocabile nel rapporto arbitrale e priva di pregio si mostra, al proposito, l'osservazione circa la mancata reazione dell'avversario, frutto, evidentemente, di una capacità di controllo che, viceversa, il Cucci non ha saputo dimostrare nel frangente, adottando una condotta particolarmente odiosa quale lo sputo in faccia. La sanzione per tale fatto è congrua e non rivedibile. P.Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo. Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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