COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 31 del 07/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 129/01-gc.Reclamo Presentato Dalla Polisportiva Chiassa Tregozzano Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Arezzo Che Ha Squalificato Il Sig. Lastrucci Francesco Per 7 Giornate. C.U. N° 24 Del 23.01.2002

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 31 del 07/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 129/01-gc.Reclamo Presentato Dalla Polisportiva Chiassa Tregozzano Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Arezzo Che Ha Squalificato Il Sig. Lastrucci Francesco Per 7 Giornate. C.U. N° 24 Del 23.01.2002 Il Giudice Sportivo Provinciale di Arezzo squalificava per sette giornate il tesserato Lastrucci Francesco poiché questi dopo aver subito un fallo di gioco, si rialzava e sputava in faccia ad un giocatore avversario. Il fatto accadeva nel corso della gara S. Firmina – Chiassa Tregozzano del 20 gennaio 2002. Con tempestivo reclamo la società sportiva adiva questa Commissione Disciplinare richiedendo una congrua riduzione della sanzione in quanto il giocatore non avrebbe assolutamente sputato. Il D.G., invero, con supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione, conferma totalmente l’accaduto, precisando nel dettaglio la dinamica e ciò che effettivamente ha visto. La tesi della società non può quindi assolutamente essere accolta, poiché dagli atti scaturisce, senza dubbio alcuno, la dinamica degli eventi (la richiesta della reclamante, fra l’altro, appare contraddittoria laddove associa una semplice riduzione della sanzione con la totale inesistenza del fatto addebitato). Sulla graduazione della sanzione, ritiene, questo Collegio, che vi possa essere margine per una riduzione. Infatti, ancorché lo sputo sia gesto altamente grave e pregno di disprezzo nei confronti del soggetto che lo subisce, motivi di equità, anche con riferimento ad atti particolarmente violenti che spesso accadono fra giocatori avversari, consentono una riduzione della squalifica inflitta. P.Q.M La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al Lastrucci Francesco a cinque giornate. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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