COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 33 del 21/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 159/01-cr. Reclamo della U.S Castiglioncello avverso dec. del G.S provinciale di Livorno . Squalifica DELLA ROCCA Pasquale fino al 02.08.2004. (C.U 27 del 06.02.2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 33 del 21/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 159/01-cr. Reclamo della U.S Castiglioncello avverso dec. del G.S provinciale di Livorno . Squalifica DELLA ROCCA Pasquale fino al 02.08.2004. (C.U 27 del 06.02.2002) Con atto inoltrato a questo Collegio in data 04 marzo 2002 , la soc. Castiglioncello , chiede rivedersi la sanzione in epigrafe indicata , assunta dal G.S Provinciale di Livorno , nei confronti del proprio tesserato Della Rocca Pasquale. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Osserva la Commissione come i reclami relativi alle squalifiche di tesserati debbano essere inoltrati entro il Decimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento sul C.U ( Art. 42 comma 5 C.G.S). Nel caso che occupa, essendo il provvedimento pubblicato sul C.U 27 del 6 Febbraio 2002 , il reclamo doveva essere inoltrato entro il 16 Febbraio 2002 . Avendo omesso questo perentorio adempimento , lo stesso deve essere disatteso secondo quanto previsto dal combinato disposto degli art.li 29 e 34 C.G.S P.Q.M La C.D dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it