COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 33 del 21/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 159/01-cr. Reclamo della U.S Castiglioncello avverso dec. del G.S provinciale di Livorno . Squalifica DELLA ROCCA Pasquale fino al 02.08.2004. (C.U 27 del 06.02.2002)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N. 33 del 21/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
159/01-cr. Reclamo della U.S Castiglioncello avverso dec. del G.S provinciale di Livorno . Squalifica DELLA ROCCA Pasquale fino al 02.08.2004. (C.U 27 del 06.02.2002)
Con atto inoltrato a questo Collegio in data 04 marzo 2002 , la soc. Castiglioncello , chiede rivedersi la sanzione in epigrafe indicata , assunta dal G.S Provinciale di Livorno , nei confronti del proprio tesserato Della Rocca Pasquale.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
Osserva la Commissione come i reclami relativi alle squalifiche di tesserati debbano essere inoltrati entro il Decimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento sul C.U ( Art. 42 comma 5 C.G.S).
Nel caso che occupa, essendo il provvedimento pubblicato sul C.U 27 del 6 Febbraio 2002 , il reclamo doveva essere inoltrato entro il 16 Febbraio 2002 . Avendo omesso questo perentorio adempimento , lo stesso deve essere disatteso secondo quanto previsto dal combinato disposto degli art.li 29 e 34 C.G.S
P.Q.M
La C.D dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa versata.
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