COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 174/01-cr. Reclamo del G.S Geggiano avverso esito gara Pievescola – Geggiano del 13.03.2002 valida per il campionato di seconda categoria. (risultato 1 –0 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 174/01-cr. Reclamo del G.S Geggiano avverso esito gara Pievescola – Geggiano del 13.03.2002 valida per il campionato di seconda categoria. (risultato 1 –0 ) Rilevando la irregolare partecipazione alla gara in oggetto indicata , del calciatore Vaselli Filippo , schierato dalla soc. Pievescola malgrado squalificato, il G.S Geggiano chiede vedersi assegnare vinto l’incontro secondo il disposto dell’art. 12 comma 5 lettera a) Codice di Giustizia Sportiva. Niente ha controdedotto la soc. Pievescola malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Il calciatore Vaselli Filippo viene squalificato per una giornata per recidivita’ in ammonizioni con decisione pubblicata sul C.U 22 del 03. Gennaio 2002. Lo stesso non partecipa alla gara immediatamente successiva Pievescola – Geggiano del 06 Gennaio 2002 considerando di scontare cosi’ la squalifica rimediata. Contro l’esito della gara , presenta reclamo al G.S provinciale di Siena , la soc. Geggiano , ottenendo il rigetto dello stesso (C.U 26 del 23 Gennaio 2002). Contestando la decisione assunta dal G.S , la stessa societa’ , inoltra reclamo a questa Commissione Disciplinare che , accogliendo le doglianze espresse, dispone la ripetizione dell’incontro (C.U 30 del 28 Febbraio 2002). Il provvedimento emesso da questo Organo di Giustizia , diveniva esecutivo , non essendo stato impugnato in ultimo grado dagli aventi diritto , in data 07 Marzo 2002. Premesso quanto sopra , si osserva come il calciatore Vaselli non avesse scontato la squalifica di cui al C.U 22 poiche’ la gara a cui non aveva partecipato era stata successivamente annullata dagli organi di Giustizia e quindi in applicazione dell’art. 17 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva ….il calciatore doveva scontare il provvedimento nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento divenuto definitivo, quella disputata il 10.03.2002 , dalla soc. Pievescola contro la soc. Uopini . In questa gara il calciatore e’ stato regolarmente impegnato e pertanto la sua posizione nella gara successiva ( quella in contestazione) del 13.03.2002 era irregolare. P.Q.M La Commissione Disciplinare accoglie il proposto reclamo ed in ottemperanza di quanto disposto dall’art 12 comma 5 C.G.S , infligge alla soc. Pievescola la punizione sportiva della perdita dell’incontro con il punteggio di 0/2. Infligge al calciatore Vaselli Filippo una ulteriore giornata di squalifica ed al dirigente Salvadori Stefano l’inibizione fino all’ 11.05.2002. Ordina la restituzione della tassa versata.
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