COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 20/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. CALCIO ALCAMO (TP) – (avverso squalifica campo per 4 giornate di gara e risarcimento danni, se richiesti – GARA CALCIO ALCAMO/REAL MESSINA del 3.2.2002 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA) – Proc. n° 218/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 20/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. CALCIO ALCAMO (TP) – (avverso squalifica campo per 4 giornate di gara e risarcimento danni, se richiesti – GARA CALCIO ALCAMO/REAL MESSINA del 3.2.2002 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA) – Proc. n° 218/A – L’appellante chiede la riduzione della squalifica del campo di giuoco, evidenziando che gli incidenti più gravi si siano svolti a fine gara, senza che venisse inficiata la regolarità di questa; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Tutto quanto rilevato nel referto di gara induce a ritenere evidente la responsabilità dell’A.S. Calcio Alcamo, per il fatto dei sostenitori, durante e a fine gara; 2) E’ pur vero, tuttavia, che gli incidenti più gravi, ai quali non hanno partecipato tesserati della A.S. Calcio Alcamo non hanno inficiato la regolarità della gara, pur se hanno determinato l’applicazione della sanzione, a titolo di responsabilità oggettiva; 3) Va confermata la statuizione di risarcimento dei danni, in favore della richiedente Real Messina, che dovrà tuttavia formalizzare e documentare la pretesa, specificandone il relativo importo; 4) Va rideterminata la sanzione della squalifica del campo, che sia più aderente alla specificità dei fatti nella considerazione soggettiva e oggettiva come sopra delimitata, con applicazione di ammenda; P.Q.M. DELIBERA: Di contenere in due giornate di gara la squalifica del campo della Società della A.S. Calcio Alcamo; di irrogare altresì la sanzione dell’ammenda di Euro 2.500 a carico della A.S. Calcio Alcamo; di confermare il resto dei provvedimenti di primo grado; senza addebito di tassa.
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