COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 20/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI PRO CASTELDACCIA (PA) – (avverso squalifica calciatore Sella S. per cinque gare e La Corte V. per due gare – GARA ATLETICO VILLABATE/PRO CASTELDACCIA del 2.03.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. n. 227/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 20/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI PRO CASTELDACCIA (PA) - (avverso squalifica calciatore Sella S. per cinque gare e La Corte V. per due gare - GARA ATLETICO VILLABATE/PRO CASTELDACCIA del 2.03.2002 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”A”) - Proc. n. 227/A L’appellante chiede che le squalifiche in oggetto siano annullate, invocando attenuanti a discolpa; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara osserva: 1) il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta delle risultanze ufficiali; 2) dalla lettura degli atti si evince con dovizia di particolari il comportamento tenuto dal calciatore Sella Santo, mentre nulla è dato rilevare a discolpa dal predetto; 3) la sanzione appare adeguata al fatto evidenziato dal direttore di gara; 4) la squalifica a carico del calciatore La Corte non è passibile di impugnazione a norma di regolamento (art. 41 n. 3 C.G.S.); P.Q.M DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 103).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it