COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 20/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI PRO CASTELDACCIA (PA) – (avverso squalifica calciatore Sella S. per cinque gare e La Corte V. per due gare – GARA ATLETICO VILLABATE/PRO CASTELDACCIA del 2.03.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. n. 227/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 39 del 20/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLI
PRO CASTELDACCIA (PA) - (avverso squalifica calciatore Sella S. per cinque gare e La Corte V. per due gare - GARA ATLETICO VILLABATE/PRO CASTELDACCIA del 2.03.2002 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”A”) - Proc. n. 227/A
L’appellante chiede che le squalifiche in oggetto siano annullate, invocando attenuanti a discolpa;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara osserva:
1) il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta delle risultanze ufficiali;
2) dalla lettura degli atti si evince con dovizia di particolari il comportamento tenuto dal calciatore Sella Santo, mentre nulla è dato rilevare a discolpa dal predetto;
3) la sanzione appare adeguata al fatto evidenziato dal direttore di gara;
4) la squalifica a carico del calciatore La Corte non è passibile di impugnazione a norma di regolamento (art. 41 n. 3 C.G.S.);
P.Q.M
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto;
con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 103).
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