COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 40 del 27/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI S.S. MASSA TRAPPEA di San Giovanni La Punta – (posizione irregolare calciatore – GARA RINASCITA LEONZIO/MASSA TRAPPEA del 13.01.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “E”) – Proc. n. 181/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 40 del 27/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI S.S. MASSA TRAPPEA di San Giovanni La Punta - (posizione irregolare calciatore - GARA RINASCITA LEONZIO/MASSA TRAPPEA del 13.01.2002 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “E”) - Proc. n. 181/A La Società reclamante segnala la presunta posizione irregolare del calciatore Fichera Giuseppe nato il 29.01.1973 schierato dalla Società Rinascita Leonzio nella gara prima indicata; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Fichera Giuseppe nato il 29.01.1973 risulta regolarmente tesserato per la Società Rinascita Leonzio e quindi legittimato a prendere parte alla gara della Società Rinascita Leonzio; La reclamante sostiene che lo stesso calciatore risulta tesserato con la Società Pol. Tre Stelle Lavinaio di Acireale partecipante al Campionato organizzato dal Centro Sportivo Italiano (C.S.I. Ente di Promozione Sportiva); Considerato che non esiste convenzione particolare fra la F.I.G.C. ed il predetto C.S.I. che regoli l’attività sportiva dei calciatori della L.N.D., mentre, invece, esiste una convenzione che regola l’attività sportiva dei calciatori giovani nella fascia di età dai sei ai sedici anni; ne consegue che qualunque calciatore può partecipare all’attività di enti di promozione sportiva e soltanto le Società titolari del vincolo sui calciatori possono deferire i propri tesserati agli Organi di Giustizia Sportiva secondo le norme in vigore; Pertanto, la partecipazione del calciatore Fichera Giuseppe nato il 29.01.1973, alla gara in esame è da ritenere regolare; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa di Euro 103.
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