COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 40 del 27/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI POL. NISSA 5 di Caltanissetta – (avverso squalifiche calciatori Re Vittorio sino al 30.6.2004 e Pace Antonio per 2 gare GARA NISSA 5/KAMARINA del 9.2.2002 – CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE) – Proc. n° 232/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 40 del 27/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLI
POL. NISSA 5 di Caltanissetta – (avverso squalifiche calciatori Re Vittorio sino al 30.6.2004 e Pace Antonio per 2 gare GARA NISSA 5/KAMARINA del 9.2.2002 – CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE) – Proc. n° 232/A –
Con atto di appello ritualmente proposto la Pol. Nissa 5 ha chiesto la riforma della decisione riportata in oggetto assumendo la estraneità del calciatore Re Vittorio dai fatti ascrittigli e l’addebitabilità i tale comportamento al Sig. Pace Antonio, sia pure caratterizzato dall’involontarietà del gesto censurato;
La Commissione Disciplinare, letto l’appello e visti gli atti ufficiali, ha ritenuto opportuno disporre una ricognizione personale, convocando per giorno 25.2.2002 il direttore di gara, i calciatori Re e Pace e la Società stessa, rappresentata dal Vice Presidente pro tempore;
A seguito di tale atto istruttorio, formalizzato in dichiarazione sottoscritta dall’arbitro e rilasciata in presenza del competente Organo Tecnico, e’ emerso che in realtà e’ stato il calciatore Pace Antonio a raggiungere l’arbitro “con un calcio mentre protestava insieme ad altri compagni e Dirigenti; calcio che, comunque, non ha causato danni di sorta”. E’ emerso, altresì, che il Sig. Re si sarebbe limitato solo a “particolari proteste e minacce”, unitamente agli altri tesserati. Durante tale ricognizione, il Sig. Pace, fra l’altro, spontaneamente ammetteva la propria responsabilità.
Attese le superiori emergenze processuali, ritiene questa decidente di dovere, in riforma totale della impugnata decisione, diversamente censurare e sanzionare le condotte poste in essere dai tesserati in oggetto, come in dispositivo determinate;
P.T.M.
DELIBERA:
In parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto ed in riforma della impugnata decisione:
di squalificare il calciatore Re Vittorio per 4 gare, perché responsabile di comportamento oltraggioso e minaccioso nei confronti del Direttore di gara;
di squalificare il calciatore Pace Antonio sino al 31.12.2002 per comportamento oltraggioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara;
di squalificare il calciatore Pace Antonio sino al 31.12.2002 per comportamento estremamente irriguardoso, oltraggioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro;
senza addebito di alcuna tassa, per altro, non versata.
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