COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 6/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Gara CANICATTINESE – HELLENIKA A.S. del 3/ 3/2002 0-0; Sospesa al 28 del 2° tempo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 6/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Gara CANICATTINESE - HELLENIKA A.S. del 3/ 3/2002 0-0; Sospesa al 28 del 2° tempo. Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che al 28' del 2° tempo, dopo una decisione tecnica assunta dall'arbitro, sugli spalti scoppiava una rissa tra sostenitori di entrambe le Società e poi tra quasi tutti i calciatori che, abbandonato il terreno di giuoco , scavalcavano la rete di recinzione per parteciparvi; A seguito di ciò l'arbitro, vista l'impossibilità di sedare la rissa e dopo circa dieci minuti dall'inizio degli accadimenti, decretava la fine anticipata della gara; Condivisa la decisione dell'arbitro; Considerato altresì che l'eventuale espulsione di tutti i calciatori partecipanti alla rissa avrebbe comunque portato alla sospensione definitiva della gara stante il mancato raggiungimento del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa; Sancita la responsabilita' delle Societa' Canicattinese ed Hellenika in ordine a quanto loro ascrivibile; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono pubblicati in altra parte del presente C.U.; Visto l'art. 12, punti 1 e 2, del C.G.S.; Si delibera: Di infliggere ad entrambe le Societa' Canicattinese ed Hellenika la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e l'ammenda di euro 100.
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