COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 6/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI CSI GS TEN.TITI CONSIGLIO TERRASINI (PA) – (posizione irregolare calciatori vari – GARA TENT.TITI CONSIGLIO/COLLESANO DEL 3.2.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A”) – Proc. n° 245/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 6/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI CSI GS TEN.TITI CONSIGLIO TERRASINI (PA) – (posizione irregolare calciatori vari – GARA TENT.TITI CONSIGLIO/COLLESANO DEL 3.2.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A”) – Proc. n° 245/A La Società reclamante segnala la presunta posizione irregolare dei calciatori Mogavero Angelo, Cianciamilla Luciano e Armanno Marco, schierati dalla Società Collesano nella gara prima indicata, sebbene squalificati; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, lette le controdeduzioni della Società Collesano,esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: I calciatori Mogavaro Angelo, Cianciamilla Luciano e Armanno Marco avevano titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto avevano scontato la residua sanzione disciplinare nella gara di recupero del 30.1.2002 non disputata per rinuncia dell’altra Società (Lampedusa); Pertanto, a norma dell’art. 17, n° 4, C.G.S. “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica, non v’è dubbio, quindi che il Collesano ha potuto usufruire del disposto sopra citato; Conseguentemente il reclamo della Società Ten.Titi Consiglio Terrasini non può trovare accoglimento; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa pari ad Euro 103, non inviata.
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