COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 6/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI G.S. SAN PAOLO di Solarino (SR) – (avverso squalifica calciatore Alfano Antonio 4 gare – GARA S.PAOLO/RIPOSTO del 10.2.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 38 del 13.2.2002) – Proc. n° 238/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 6/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI G.S. SAN PAOLO di Solarino (SR) – (avverso squalifica calciatore Alfano Antonio 4 gare – GARA S.PAOLO/RIPOSTO del 10.2.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE - GIR. “C” – C.U. n° 38 del 13.2.2002) – Proc. n° 238/A – La Società reclamante chiede la riforma della sanzione erogata in 1° esame perché giudicata eccessiva in ordine a quanto accaduto in campo; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: La condotta posta in essere dal tesserato in esame è senza dubbio censurabile; Va, tuttavia, considerata la giovane età che, tenuto conto di qualsiasi mancanza di azioni lesive, limitatosi il comportamento in mere espressioni verbali, sia pure deprecabili, induce, per quanto sopra esposto, a contenere la squalifica in una diversa quantificazione; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare in 3 gare la sanzione a carico del Sig. Alfano Antonio (S.Paolo di Solarino); di non addebitare, per l’effetto , la tassa appello non versata.
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