COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 6/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. ATLETICO VITA (TP) – (avverso squalifica calciatore Fumuso Paolo 4 gare – GARA QUISQUINESE/ATLETICO VITA del 9.2.2002 – CAMPIOANTO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “I” – C.U. n° 38 del 13.2.2002) – Proc. n° 239/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 6/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. ATLETICO VITA (TP) – (avverso squalifica calciatore Fumuso Paolo 4 gare - GARA QUISQUINESE/ATLETICO VITA del 9.2.2002 – CAMPIOANTO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “I” – C.U. n° 38 del 13.2.2002) – Proc. n° 239/A – Con appello ritualmente proposto la Società indicata in epigrafe chiede la riforma del provvedimento sanzionatorio erogato in “prime cure”, poiché, a giudizio della stessa, non proporzionato alla reale dinamica del fatto contestato; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Come si evince dal referto arbitrale la condotta posta in essere dal tesserato in esame è più che censurabile; Il gesto consumato in danno dell’avversario ha carattere di aggravamento perché successivo alla prima irregolarità commessa. P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto; di addebitare, per l’effetto, la tassa non versata, pari a Euro 103.
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