COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 6/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI G.S. VIGILI URBANI di Palermo – (avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 2; penalizzazione di un punto in classifica, inibizione Sig. Donzelli Edoardo fino al 31.03.2002, inibizione Sig. Di Bartolo Rosario fino al 24.02.2002, squalifica per sei gare calciatore Di Mattia Nunzio, squalifica per due gare calciatore Aucello Mario – C.U. n. 21 del 13/14 febbraio 2002 – GARA UNIVERSITA’/VIGILI URBANI del 8.02.2002) – Proc. n. 44/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 6/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI G.S. VIGILI URBANI di Palermo - (avverso punizione sportiva perdita gara per 0 - 2; penalizzazione di un punto in classifica, inibizione Sig. Donzelli Edoardo fino al 31.03.2002, inibizione Sig. Di Bartolo Rosario fino al 24.02.2002, squalifica per sei gare calciatore Di Mattia Nunzio, squalifica per due gare calciatore Aucello Mario - C.U. n. 21 del 13/14 febbraio 2002 - GARA UNIVERSITA’/VIGILI URBANI del 8.02.2002) - Proc. n. 44/B La Commissione Disciplinare, preliminarmente rileva che l’appello viene proposto dal Sig. Edoardo Donzelli, Presidente della Società G.S. Vigili Urbani, mediante raccomandata a.r. in data 22/2/2002, alla quale non risulta allegata la ricevuta della raccomandata comprovante l’invio dei motivi alla controparte; Poiché il sig. Donzelli risulta inibito fino al 31/03/2002 lo stesso non è legittimato a impugnare i provvedimenti assunti in primo grado dal Giudice Sportivo, fatta eccezione per quello che lo riguarda personalmente; Nel merito in questo provvedimento non vengono tuttavia fornite motivazioni particolari, limitandosi il Sig. Donzelli ad evidenziare più in generale l’asserita inidoneità psichica e fisica del direttore di gara; La sanzione irrogata appare adeguata ai fatti descritti in referto; Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara: P.Q.M. DELIBERA: di ritenere inammissibile l’appello come sopra proposto perché sottoscritto da soggetto inibito e privo di allegazione relativa al corretto instaurarsi del contraddittorio; d respingere l’appello per la sola parte concernente la sanzione a carico del Sig. Donzelli Edoardo, che va confermata; di addebitare la tassa reclamo non versata di Euro 103.
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