COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 13/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. BUSETO (TP) – (avverso squalifica calciatore Aleo Antonino per quattro gare – GARA FULGATORE/BUSETO del 24.2.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “H” – C.U. n° 40 del 27.2.2002) – Proc. n° 250/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 13/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. BUSETO (TP) – (avverso squalifica calciatore Aleo Antonino per quattro gare – GARA FULGATORE/BUSETO del 24.2.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “H” – C.U. n° 40 del 27.2.2002) – Proc. n° 250/A – Letto l’appello ritualamente proposto dalla Società ricorrente con il quale viene chiesta la riduzione della squalifica inflitta in primo grado perché ritenuta sproporzionata rispetto al reale accadimento dei fatti accaduti nel terreno di giuoco; Chiede, altresì di volere esaminare la questione con il confronto diretto con il direttore di gara; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva: Preliminarmente fa presente che la richiesta di confronto diretto con l’arbitro e’ inammissibile e non prevista dalle carte federali; nel merito, ritenuto che il comportamento e’ sicuramente antiregolamentare, ma non ha provocato alcun ulteriore incidente, ma si e’ racchiuso in una protesta più che censurabile, si riduce come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare in due giornate la squalifica del calciatore Aleo Antonino (A.S. Buseto); senza addebito di tassa, non versata.
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