COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 13/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI PROGRESSO 2002 VILLABATE (PA) – (avverso squalifica calciatore Osman Marco per cinque gare, Osman Massimo per tre gare e perdita gara – GARA EIGHTYNINERS/PROGRESSO 2002 del 23.02.2002) – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C/2 PLAY-OFF – C.U. n. 30 del 27.02.2002) – Proc. n. 251/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 42 del 13/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLI
PROGRESSO 2002 VILLABATE (PA) - (avverso squalifica calciatore Osman Marco per cinque gare, Osman Massimo per tre gare e perdita gara - GARA EIGHTYNINERS/PROGRESSO 2002 del 23.02.2002) - CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C/2 PLAY-OFF - C.U. n. 30 del 27.02.2002) - Proc. n. 251/A
Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riduzione delle squalifiche ai propri tesserati in quanto provocati dai giocatori della Società avversaria; chiede inoltre di annullare la punizione sportiva della perdita della gara in quanto sono rimasti nel terreno di giuoco tre giocatori numero minimo indispensabile per il prosieguo della gara;
La Commissione Disciplinare letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
Dalla lettura del supplemento del rapporto redatto dal Direttore di gara si evince chiaramente che lo stesso si è trovato nell’impossibilità di continuare la gara attesa la rissa avvenuta in campo;
Alla luce di quanto sopra questa Decidente ritiene condivisibile l’iter logico seguito dal Giudice di I’ grado in ordine alla perdita della gara da parte delle due Società;
In ordine alle squalifiche dei tesserati in epigrafe indicati ritiene questa Decidente che possono essere ricondotte in un periodo più limitato, atteso che la provocazione subita in campo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare in tre gare la squalifica a carico del calciatore Osman Marco (Progresso 2002) ed in due gare la squalifica a carico di Osman Massimo;
di confermare la punizione sportiva a carico della Società;
senza addebito di tassa non versata.
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