COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 13/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI EMPEDOCLINA (AG) – (avverso ammenda di Euro 775 – GARA EMPEDOCLINA/CAMPOBELLO DI LICATA del 24.02.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “D”- C.U. n. 40 del 27.02.2002) – Proc. n. 256/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 13/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI EMPEDOCLINA (AG) - (avverso ammenda di Euro 775 - GARA EMPEDOCLINA/CAMPOBELLO DI LICATA del 24.02.2002 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “D”- C.U. n. 40 del 27.02.2002) - Proc. n. 256/A Con appello ritualmente proposto l’odierna Società chiede la riduzione dell’ammenda comminata in quanto il responsabile non è dipendente dell’odierna Società ma dipendente comunale; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: Nessun elemento di dubbiosità presentano gli atti ufficiali di gara che appaiono univoci e non si prestano a alcuna diversa interpretazione; E’ d’uopo precisare che non può trovare accoglimento la scusante proposta dalla odierna appellante che il responsabile non è suo dipendente ma dipendente del Comune di Porto Empedocle; infatti tale affermazione è puramente verbale e non suffragata dal alcun elemento probatorio; Giova rammentare altresì che è obbligo della Società ospitante provvedere al servizio d’ordine prima durante e dopo la gara; In ordine al “quantum” dell’ammenda ritiene questa Decidente che alla luce della circostanza avvenuta, che si è estrinsecata in espressioni puramente labiali; l’ammenda oggi appellata può essere ricondotta in una somma inferiore; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in 500 Euro l’ammenda a carico della U.S. Empedoclina; di non addebitare la tassa non versata.
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