COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 43 del 20/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara S.MARIA DI LICODIA – SPORTING ZAFFERANA ONLUS del 3/ 3/2002

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 43 del 20/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara S.MARIA DI LICODIA - SPORTING ZAFFERANA ONLUS del 3/ 3/2002 1-1; Sospesa al 43 del s.t.; Reclamo Sporting Zafferana. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 41 del 6/03/2002; Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Sporting Zafferana chiede l'assegnazione della perdita della gara per 0-2 alla Societa' S.Maria di Licodia in quanto responsabile delle intemperanze, poste in atto da sostenitori della stessa nei confronti di propri calciatori, che avrebbero assunto rilevanza tale da indurre il direttore di gara a proseguirla proforma; Esaminati gli atti ufficiali e considerato che gli stessi hanno valenza privilegiata di prova, si rileva che al 37' del s.t., dopo la segnatura di una rete da parte della Società S.Maria di Licodia, a seguito di una scaramuccia sorta tra due calciatori avversari, scoppiava una rissa che coinvolgeva oltre la metà dei partecipanti alla gara, tra i quali l'arbitro individuava Castelli Giuseppe, Patti Angelo e Trischitta Francesco (S.Maria di Licodia) e Russo Salvatore, Marino Mario e Guardo Angelo (Sporting Zafferana); contemporaneamente cinque sostenitori della Societa' S.Maria di Licodia si introducevano sul terreno di giuoco dando luogo ad atti di violenza nei confronti di un calciatore avversario; A tal punto l'arbitro, dopo diversi minuti, valutata la situazione determinatasi e l'impossibilità di sedare la rissa, decideva di sospendere definitivamente la gara; Condivisa la decisione; Considerato altresi' che l'eventuale espulsione di tutti i calciatori di entrambe le Societa', identificati e non, colpevoli di quanto riportato in narrativa avrebbe comunque portato alla sospensione definitiva della gara stante il mancato raggiungimento del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa; Sancita la responsabilità della Societa' S.Maria di Licodia in ordine a quanto ascrivibile ai propri calciatori e sostenitori e della Società Sporting Zafferana; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono stati pubblicati sul C.U. n° 41 del 6/03/2002; Visto l'art. 12, punti 1 e 2 del C.G.S.; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Sporting Zafferana, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere ad entrambe le Società S.Maria di Licodia e Sporting Zafferana la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.
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