COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 43 del 20/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI PERSONALE: calciatore Mancuso Santo (Nuovo Falcone) – (avverso squalifica 6 gare – GARA NUOVO FALCONE/FICARRA del 2.3.2002 – C.U. n° 41 del 6.3.2002) – Proc. N° 266/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 43 del 20/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLI
PERSONALE: calciatore Mancuso Santo (Nuovo Falcone) – (avverso squalifica 6 gare – GARA NUOVO FALCONE/FICARRA del 2.3.2002 – C.U. n° 41 del 6.3.2002) – Proc. N° 266/A –
Con appello personale il tesserato in epigrafe, pur ammettendo il contestato addebito ritiene che la sanzione comminata sia sproporzionata nella quantificazione e per questo ne chiede la riforma;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
Il fatto contestato appare inequivocabile nella sua estrinsecazione e non si presta a dubbiosità alcuna, così come il calciatore in esame riconosce. L’addebito, pur nella sua censurabilità, non ha prodotto ulteriori conseguenze e pertanto può ricondursi ad una diversa misura di giustizia;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di determinare in 4 gare la squalifica a carico del Sig. Mancuso Santo (Nuovo Falcone);
di non addebitare la tassa d’appello non versata.
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