COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 43 del 20/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI G.S. SAN PAOLO di Solarino (SR) – (avverso squalifica calciatore Buonannata Renzo per 4 gare – GARA S.PAOLO/SORTINO del 3.3.2002 – C.U. n° 41 del 6.3.2002) – Proc. N° 273/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 43 del 20/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI G.S. SAN PAOLO di Solarino (SR) – (avverso squalifica calciatore Buonannata Renzo per 4 gare – GARA S.PAOLO/SORTINO del 3.3.2002 – C.U. n° 41 del 6.3.2002) – Proc. N° 273/A – Con appello ritualmente proposto, il G.S. San Paolo ha chiesto la riduzione delle sanzioni in oggetto, ritenendola “sproporzionata” al fatto verificatosi. Asserisce l’appellante che il comportamento oggi censurato sarebbe cagionato dalle continue provocazioni subite dal Buonannata Renzo da parte di un avversario; solo per errore il tesserato squalificato avrebbe colpito altro avversario; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva che dalla descrizione operata dall’arbitro rileva una precisa volontà da parte del Buonannata di colpire un avversario, per altro in forma reiterata; Per tali motivi, si ritiene congrua la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, la cui decisione si ritiene in toto di confermare; P.T.M. DELIBERA: Di rigettare l’appello come sopra proposto, addebitando la tassa di Euro 103, non versata.
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