COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara CASTELVETRANO SELINUNTE – 2000 CAMPOBELLO CALCIO del 17/ 3/2002

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara CASTELVETRANO SELINUNTE - 2000 CAMPOBELLO CALCIO del 17/ 3/2002 2-6; Reclamo Castelvetrano Selinunte. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 43 del 20.03.2002; Si osserva in via preliminare che il preannuncio di reclamo e' stato inviato oltre i termini fissati dall'art. 24, comma 5, lett. b) del C.G.S. e che l'inosservanza di tale formalita' ne costituisce motivo di inammissibilita' e ne preclude l'esame di merito; Esaminato il referto dell'arbitro e chiesti allo stesso ulteriori chiarimenti, si rileva che questi ha mancato di aderire alla richiesta formulata dalla Società reclamante di consegnare, prima dell'inizio della gara, la copia della distinta dei calciatori della squadra avversaria; tale distinta veniva consegnata solo durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo; Considerato che l'art. 61, comma 2, delle N.O.I.F. espressamente sancisce che una copia della distinta di ogni squadra deve essere consegnata al dirigente o al capitano dell'altra squadra prima dell'inizio della gara e che la mancata osservanza di tale adempimento determina l'irregolarità dello svolgimento della gara qualora l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi"; Per quanto esposto in narrativa, Si delibera: Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Castelvetrano Selinunte, addebitando alla stessa la relativa tassa non versata; Di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it