COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. CASTELVETRANO SELINUNTE (TP) – (posizione irregolare calciatore – GARA CASTELVETRANO SELINUNTE/CITTA’ DI GIULIANA del 18.11.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “I”) – Proc. n° 94/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. CASTELVETRANO SELINUNTE (TP) - (posizione irregolare calciatore - GARA CASTELVETRANO SELINUNTE/CITTA’ DI GIULIANA del 18.11.2001 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - GIR. “I”) - Proc. n° 94/A - La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Alcuri Vincenzo, nato il 13.8.1961, schierato dalla Società Città di Giuliana nella gara prima indicata, sebbene squalificato. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Alcuri Vincenzo, nato il 13.8.1961, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi in quanto avrebbe dovuto scontare la residua sanzione disciplinare - 1 giornata di squalifica, per recidività in ammonizioni - inflittagli in relazione alla gara del 20.5.2001, quando era tesserato con la Società Inycon Menfi; Detta Società Inycon rinunciava al campionato di competenza (C.U. n° 20 del 10.10.2001 - pag. 400) per cui i calciatori erano liberi di tesserarsi per altra Società; Infatti, il calciatore Alcuri Vincenzo si tesserava il 17.11.2001 con la Società Città di Giuliana prendendo parte alla gara del 18.11.2001, in violazione delle norme relative alle “esecuzioni delle sanzioni” P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Città di Giuliana la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 155; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Arcuri Francesco la sanzione dell’inibizione fino al 7 Aprile 2002, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n° 8 del C.G.S. di infliggere al calciatore Alcuri Vincenzo, nato il 13.8.1961, una ulteriore giornata di squalifica. Senza addebito di tassa.
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