COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.C.R. NASITANA (ME) – (avverso squalifica al 30.6.2002 calciatore Ravidà Gaetano – GARA PETTINEO/NASITANA del 3.3.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 41 del 6.3.2002) – Proc. n° 270/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.C.R. NASITANA (ME) - (avverso squalifica al 30.6.2002 calciatore Ravidà Gaetano - GARA PETTINEO/NASITANA del 3.3.2002 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - GIR. “A” - C.U. n° 41 del 6.3.2002) - Proc. n° 270/A - L’appellante ritiene di esagerata entità la sanzione a carico del tesserato Ravidà Gaetano, chiedendone la riduzione; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Il fatto come descritto dal direttore di gara si manifesta difforme rispetto alla ricostruzione offerta dall’appellante; 2) Tuttavia, a norma di regolamento, il procedimento disciplinare si svolge sulla sorta degli atti ufficiali di gara, in ordine ai quali non e’ dato nella specie rilevare incongruenze o errori di sorta; 3) Sono, di contro, condivisibili le conclusioni della Società circa l’entità della sanzione, pur se aggravate dalla qualità di capitano del calciatore Ravidà, stante la mancanza di conseguenze e l’irrilevanza dei gesti posti in essere e delle affermazioni rese; P.Q.M. DELIBERA: di contenere fino al 30.5.2002 la squalifica a carico del calciatore Ravidà Gaetano (A.C.R. Nasitana); senza addebito di tassa reclamo.
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