COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI UNIONE FIUMEFREDDO (CT) – (avverso squalifiche calciatori Mercia Massimiliano 6 gare, Caltabiano Sebastiano 3 gare – GARA CASTIGLIONE/UNIONE FIUMEFREDDO del 3.3.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “D” – C.U. n° 41 del 6.3.2002) – Proc. n° 275/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI UNIONE FIUMEFREDDO (CT) - (avverso squalifiche calciatori Mercia Massimiliano 6 gare, Caltabiano Sebastiano 3 gare - GARA CASTIGLIONE/UNIONE FIUMEFREDDO del 3.3.2002 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - GIR. “D” - C.U. n° 41 del 6.3.2002) - Proc. n° 275/A Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riforma degli impugnati provvedimenti perché, a dire della stessa, le infrazioni contestate non sarebbero state causate da azioni volontarie, bensì dalla concitazione agonistica; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: E’ da rilevare dal referto di gara che il calciatore Mercia si e’ reso responsabile della condotta scorretta in danno dell’arbitro. Le argomentazioni difensive dell’appellante possono trovare solo parziale accoglimento, tenuto conto che l’infrazione contestata va rubricata in espressioni labiali, senza causare alcun danno fisico al direttore di gara. In ordine alla posizione del Caltabiano non avendo l’addebito prodotto ulteriori conseguenze può essere ricondotta ad una diversa misura di giudizio; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in 4 gare la squalifica a carico del Sig. Mercia Massimiliano (Unione Fiumefreddo); di determinare in due gare la squalifica a carico del Sig. Calatabiano Sebastiano (Unione Fiumefreddo); per l’effetto, senza addebito di tassa, non versata.
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