COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI PERSONALE: Maniaci Antonino (Pol. Mistretta) – (avvero squalifica 5 gare – GARA MISTRETTA/ROMETTA MAREA del 20.3.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B”) – Proc. n° 281/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLI
PERSONALE: Maniaci Antonino (Pol. Mistretta) - (avvero squalifica 5 gare - GARA MISTRETTA/ROMETTA MAREA del 20.3.2002 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - GIR. “B”) - Proc. n° 281/A -
L’appellante chiede riduzione della sanzione a suo carico, riconoscendo di aver protestato, anche in maniera intensa, ma senza particolari conseguenze;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
1) Quanto risulta dagli atti di gara appare difforme rispetto a quanto espresso in linea difensiva dall’appellante;
2) Emerge che il Maniaci dopo l’espulsione ha posto in essere un contegno antiregolamentare nei confronti del direttore di gara, fermato dai propri dirigenti;
3) La sanzione e’ quantificabile come in dispositivo, avuto riguardo per la mancanza di conseguenze;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare in 4 giornate la sanzione a carico del Maniaci (Pol. Mistretta);
di restituire la tassa versata.
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