COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. POL. PARMONVAL di Palermo (avverso squalifica calciatore Mercadante Manuele per 4 gare GARA BALESTRATE/PARMONVAL del 17.3.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. H – C.U. n° 43 del 20.3.2002) _ Proc. n° 293/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. POL. PARMONVAL di Palermo (avverso squalifica calciatore Mercadante Manuele per 4 gare GARA BALESTRATE/PARMONVAL del 17.3.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. H – C.U. n° 43 del 20.3.2002) _ Proc. n° 293/A – Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente e con il quale si chiede la riduzione della squalifica inflitta perché ritenuta eccessiva rispetto ai fatti realmente accaduti; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed il referto di gara, rileva che le censure addebitate al calciatore sono chiare e precise in relazione ai comportamenti tenuti dallo stesso, ma tenuto conto che non ha comportato alcuna ulteriore conseguenza la squalifica viene determinata come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare la squalifica a carico del calciatore Mercadante Manuele (A.S. Parmonval) in due gare, senza addebito di tassa non versata.
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