COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. DATTILO (TP) – (avverso ammenda Euro 105; squalifica per 6 gare Di Nicola Alessandro; inibizione fino al 30.6.2002 al dirigente Amoroso Gaetano – GARA M.A.S.T. FAVIGNANA/DATTILO del 10.3.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “H” – C.U. n° 42 del 13.3.2002) Proc. n° 294/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLI
A.S. DATTILO (TP) – (avverso ammenda Euro 105; squalifica per 6 gare Di Nicola Alessandro; inibizione fino al 30.6.2002 al dirigente Amoroso Gaetano – GARA M.A.S.T. FAVIGNANA/DATTILO del 10.3.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “H” – C.U. n° 42 del 13.3.2002) Proc. n° 294/A
Con appello ritualmente proposto la Società in epigrafe chiede l’annullamento dell’ammenda e dell’inibizione a carico del dirigente, ritenendola non corrispondente alla realtà dei fatti accaduti in campo; chiedendo altresì la riduzione della squalifica a carico del calciatore Di Nicola, ritenendola eccessiva rispetto alla infrazione commessa in campo;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
nessun elemento di contraddittorietà presentano gli atti ufficiali di gara che appaiono univoci e non si prestano ad alcuna diversa interpretazione;
La condotta posta in essere del dirigente Amoroso è senz’altro deprecabile e censurabile e pertanto ritiene questa Decidente che va condivisa la sanzione inflitta la Giudice di primo esame;
L’ammenda comminata alla Società trova ampia giustificazione dal comportamento dei propri tesserati avvenuto a fine gara, giusto supplemento di rapporto del direttore di gara.
In ordine alla squalifica comminata al Di Napoli ritiene questa Decidente che tale sanzione può essere determinata in un periodo di tempo più limitato alla luce della circostanza che l’infrazione si e’ concretizzata in un mero tentativo di aggressione che veniva evitato dagli stessi compagni “come affermato dallo stesso direttore di gara”;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di accogliere parzialmente l’appello proposto dall’A.S. Dattilo determinando in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Di Nicola Alessandro (A.S. Dattilo);
confermare l’ammenda di Euro 105 e l’inibizione a carico del dirigente Amoroso Guglielmo;
senza addebito di tassa non versata.
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