COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. SPORTINSIEME (di S.Teresa d Riva-Me) – (avverso inibizione a tutto il 30.4.2002 dirigente Filoramo Vincenzo – GARA CONTESSE/SPORTINSIEME del 21.2.2002 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE – C.U. n° 22 del 27.2.2002 – COMITATO PROVINCIALE DI MESSINA) – Proc. n° 48/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. SPORTINSIEME (di S.Teresa d Riva-Me) - (avverso inibizione a tutto il 30.4.2002 dirigente Filoramo Vincenzo - GARA CONTESSE/SPORTINSIEME del 21.2.2002 - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE - C.U. n° 22 del 27.2.2002 - COMITATO PROVINCIALE DI MESSINA) - Proc. n° 48/B - Avverso il provvedimento in epigrafe indicato, ricorre la Società interessata sostenendo l’estraneità all’episodio riferito dall’arbitro ed oggetto dell’impugnato provvedimento, del Sig. Filoramo Vincenzo; Sostiene anche che si e’ trattato di un “mero errore di individuazione del soggetto passivo”, precisando che il Filoramo non e’ un dirigente, ma “esercita la funzione di allenatore ed ha preso parte alla gara di che trattasi in tale veste”; indica nel dirigente Trimarchi Giuseppe l’autore dell’infrazione riferita prima dall’arbitro e poi sanzionata dal giudice di primo esame; Dichiara che il dirigente, ultimo indicato, accetterà gli eventuali provvedimenti sanzionatori consequenziali ; Conclude con la richiesta di revoca o annullamento del provvedimento impugnato per estraneità del soggetto indicato ai fatti contestati; La Commissione Disciplinare: letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, curata un’attività accertativa in ordine ai documenti di censimento attinente gli incarichi dirigenziali e tecnici della Società ricorrente; Accertato che il Sig. Filoramo Vincenzo non risulta tra i dirigenti nominati, ma indicato come allenatore, risultando in tale veste iscritto in distinta prodotta per la gara di che trattasi; Rilevato che in tale veste il Sig. Filoramo Vincenzo si e’ reso responsabile di condotta non consentita (offese e minacce) così come riferito dall’arbitro nel suo rapporto di gara, riferimento che non presenta alcuna possibilità di dubbio in ordine al relativo accertamento soggettivo ed oggettivo; Considerato che il paventato errore di persona non presenta alcun riscontro obiettivo e soggettivo per assumere carattere di credibilità, rilevando, tra l’altro, che l’indicato Sig. Trimarchi Giuseppe non risulta tra i dirigenti indicati nell’atto di censimento, né nel “Verbale - Consiglio Direttivo del 20.5.1999” di cui agli atti; Tenuto conto che per le osservazioni sopra annotate l’impugnato provvedimento va condiviso e confermato, sia per il suo contenuto che per il soggetto autore, nella veste accertata; DELIBERA. Di rigettare l’appello come sopra proposto; si dispone, per l’effetto, l’addebito della dovuta tassa, non versata, in ragione di Euro 103.
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