COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI ATLETICO PACHINO (SR) – (avverso ammenda Società; inibizione Sig. Parisio Nicola fino al 31.12.2002; squalifica calciatore Minardi Andrea fino al 31.3.2004 – GARA ATLETICO PACHINO/AVOLESE del 3.3.2002 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA –C.U. n° 24 del 6.3.2002 – COMITATO PROVINCIALE DI SIRACUSA) – Proc. n° 50/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI ATLETICO PACHINO (SR) – (avverso ammenda Società; inibizione Sig. Parisio Nicola fino al 31.12.2002; squalifica calciatore Minardi Andrea fino al 31.3.2004 – GARA ATLETICO PACHINO/AVOLESE del 3.3.2002 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA –C.U. n° 24 del 6.3.2002 – COMITATO PROVINCIALE DI SIRACUSA) – Proc. n° 50/B – Con l’appello presentato la Società Atletico Pachino chiede la riduzione dei provvedimenti indicati in epigrafe asserendo che non si comprende come la Società debba essere sanzionata con una ammenda di Euro 52 per il lancio di pietre, di cui una di piccola dimensione, che avrebbero colpito l’arbitro. 44.1470 Le difese vengono svolte anche per minimizzare i comportamenti sia del calciatore Minardi, colpevole, a detta della Società, di ripetute lamentele nei confronti dell’arbitro, ma non di avere lanciato la piccola pietra, sia del Sig. Parisio, che ha spintonato il direttore di gara e poi spruzzandolo con dell’acqua ed allegando una dichiarazione del calciatore Minardi Andrea ed alcune foto che riguardano il campo di giuoco di Pachino. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva: Preliminarmente si fa presente alla Società Atletico Pachino che non sono ammissibili in questo giudizio la presentazione della dichiarazione del calciatore Minardi Andrea ne’ la documentazione fotografica perché non consentite; Sempre in via preliminare si fa presente che il referto arbitrale gode di fede privilegiata, è chiaro e non si presta ad alcuna censura, anche perché i fatti sono descritti in maniera chiara e cronologicamente non contraddittoria; In ordine all’ammenda comminata alla Società, la stessa e’ stata sanzionata per responsabilità oggettiva, in quanto il direttore di gara è stato raggiunto da più lanci di pietra, i cui autori sono rimasti ignoti; Di contro, invece, il comportamento degli altri tesserati può essere così riassunto, anche in relazione alla sua cronologia temporale: a) il sig. Parisio Nicola, mentre l’arbitro si accingeva a raggiungere il proprio spogliatoio “mi spingeva dalla spalle…… ti meriti questa pietrata”, per cui lo stesso dirigente confermava il lancio delle pietre precedentemente avvenuto, e pi lo bagnava con dell’acqua. Tale comportamento e’ sicuramente censurabile anche in relazione alla circostanza che viene manifestato da un dirigente, che dovrebbe dare invece l’esempio a tutti gli altri tesserati; b) il calciatore Minardi Andrea, invece, alla fine della gara, dopo aver profferito diverse frasi offensive, ha preso una pietra, a bordo campo, e la scagliava in testa allo stesso direttore di gara. Tale comportamento è descritto in maniera chiara ed inequivocabile; Si rileva altresì, che a differenza di quanto esposto nelle difese delle Società ricorrente, lo stesso presidente della Società Atletico Pachino, nel recarsi nello spogliatoio dell’arbitro si era preoccupato di indicare nel calciatore n° 13 Di Natale Antonino l’autore del lancio della pietra. Tale assunto contrasta con quanto rappresentato nelle difese, oggi esaminate. Tuttavia, rimanendo ferme tutte le contestazioni ed addebiti descritti in epigrafe, questa Commissione ritiene di potere riconsiderare le sanzioni inflitte in relazione alle circostanze che non vi sono state ulteriori conseguenze ed in relazione anche dell’entità dei fatti contestati nel loro contenuto e relative conseguenze e li determina, come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: Di confermare la sanzione relativa all’ammenda a carico della Società Atletico Pachino; di determinare fino al 30.9.2002 l’inibizione a carico del Sig. Parisio Nicola (Atletico Pachino); di determinare fino al 31.3.2003 la squalifica a carico del calciatore Minardi Andrea (Atletico Pachino); senza addebito di tassa non versata.
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