COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 52 del 29/05/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO A.S. BASTIONE di Milazzo – (avverso decisione giudice sportivo pubblicata con C.U. n. 50 del 15.02.2002 – GARA SAN PIER NICETO/BASTIONE dell’ 11.05.2002- PRIMA CATEGORIA PLAY-OUT) -Proc. n. 371/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 52 del 29/05/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO A.S. BASTIONE di Milazzo - (avverso decisione giudice sportivo pubblicata con C.U. n. 50 del 15.02.2002 - GARA SAN PIER NICETO/BASTIONE dell’ 11.05.2002- PRIMA CATEGORIA PLAY-OUT) -Proc. n. 371/A Con appello ritualmente proposto l’A.S. Bastione ha chiesto la riforma della decisione in oggetto, con il quale il Giudice Sportivo ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto dalla odierna appellante, infliggendole la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 2; Asserisce, in particolare, l’A.S. Bastione che l’impugnata decisione è frutto di un errore “posto che il reclamo in prima istanza è stato presentato in termini previsti dal regolamento “. La Commissione Disciplinare, fissata l’udienza di trattazione e discussione per il giorno 23.05.2002, celebratosi nella contumacia dell’appellante, letti gli atti, osserva: va in toto condivisa la impugnata decisione, in quanto il reclamo in primo grado è stato proposto oltre, i termini di rito. Al riguardo, giova richiamare il C.U. n. 43 del 20.03.2002 (e successivi) il quale ha chiaramente disciplinato le modalità procedurali in regime di abbreviazione dei termini, sancendo che, in prima istanza, gli eventuali reclami .......... dovranno pervenire o essere depositati ....... entro il terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 24.00 del giorno successivo all’effettuazione della gara stessa; Atteso il chiaro tenore letterale della norma su richiamata, poiché la gara è stata disputata l’11.05.2002, i motivi di reclamo in prima istanza dovevano “pervenire o essere depositati” presso il C.R.S. entro e non oltre il 14.05.2002. Poiché, invece, detto atto è pervenuto in Comitato il giorno 15.05.2002, non vi è dubbio che l’appellante è incorsa in uno di quei motivi di inammissibilità, non sanabili nel successivo grado di giudizio; Tale inammissibilità preclude ogni esame nel merito della vicenda; P.T.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto e di confermare per l’effetto l’impugnata decisione. Con addebito della relativa tassa di Euro 103, non versata.
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