COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 51 del 22/05/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.P. LIBERTAS NICOLOSI (CT) – (avverso squalifica calciatore Ventura Alessio per 5 gare – GARA LIB.NICOLOSI/BRONTE del 28.4.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. D – C.U. n° 48 del 2.5.2002) – Proc. n°369/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 51 del 22/05/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.P. LIBERTAS NICOLOSI (CT) – (avverso squalifica calciatore Ventura Alessio per 5 gare – GARA LIB.NICOLOSI/BRONTE del 28.4.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. D – C.U. n° 48 del 2.5.2002) – Proc. n°369/A – Con appello proposto l’odierna società, in epigrafe indicata, chiede la riduzione del provvedimento sanzionatorio ritenendola eccessiva, in quanto l’atto illecito compiuto dal proprio tesserato ai danni dell’avversario non e’ stato frutto della volontarietà del proprio calciatore; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Il fatto posto in essere dal calciatore in epigrafe indicato “testata ai danni di un avversario con perdita di sangue da parte dell’avversario “ e’ senz’altro deprecabile e censurabile; Non e’ dato rilevare dal referto di gara la non volontarietà da parte del Ventura, anzi dallo stesso si evince che il Ventura colpiva con una testata l’avversario; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto; di addebitare la tassa di Euro 103 non versata presso il conto intrattenuto dalla Società presso questo Comitato.
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