COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 50 del 15/05/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it PRIMA CATEGORIA PLAY OUT Gara SAN PIER NICETO – BASTIONE del 11/ 5/2002

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 50 del 15/05/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it PRIMA CATEGORIA PLAY OUT Gara SAN PIER NICETO - BASTIONE del 11/ 5/2002 1-0; Sospesa al 32' del 2° tempo); Reclamo Bastione. Si osserva in via preliminare che il reclamo in oggetto e' pervenuto presso il Comitato Regionale Sicilia il giorno 15/05/2002 e quindi oltre i termini abbreviati stabiliti dalla F.I.G.C. e pubblicati sul Comunicato Ufficiale n° 43 del 20.03.2002 e successivi; L'inosservanza di tale formalita' costituisce motivo di inammissibilita' dello stesso e ne preclude l'esame di merito; Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che: Al 32' del 2° tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della Società S.Pier Niceto, il calciatore La Rosa Domenico (Bastione) assumeva contegno irriguardoso, offensivo, minaccioso ed aggressivo nei confronti dell'arbitro che poi attingeva ripetutamente con sputi; nel frattempo il proprio capitano, Carbone Domenico, assumeva contegno offensivo nei confronti del direttore di gara il quale, offeso, minacciato e trattenuto per le braccia dal calciatore Saporito Giovanni, veniva colpito con due violenti schiaffi, che procuravano forte dolore e temporaneo stordimento, dal compagno di squadra dei suddetti, Maisano Gaetano; A tal punto l'arbitro riusciva a raggiungere gli spogliatoi e, non più nelle condizioni psico-fisiche idonee alla direzione della gara, decideva di sospenderla definitivamente; Condivisa la decisione; Sancita la responsabilità della Societa' Bastione in ordine a quanto ascritto ai propri tesserati; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono pubblicati in altra parte del presente C.U.; Visto l'art. 12, punto 1 del C.G.S.; Si delibera: Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Societa' Bastione, incamerando la relativa tassa e restituendone il maggiore importo versato; Di infliggere alla Societa' Bastione la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.
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